Leggi d'Italia
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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 22 del 24/01/1962 (Pubblicata nella G.U. del 14 febbraio 1962 n. 40)
Impiego da parte di enti pubblici, di società per azioni ed a responsabilità limitata, aziende ed istituti di credito e altri, di macchine elettriche bollatrici per la corresponsione dell'imposta di bollo.
Impiego da parte di enti pubblici, di società per azioni ed a responsabilità limitata, aziende ed istituti di credito e altri, di macchine elettriche bollatrici per la corresponsione dell'imposta di bollo.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
All'articolo 14 del decreto presidenziale 25 giugno 1953, n. 492,
modificato dall'articolo 7 del decreto presidenziale 4 febbraio 1955,
n. 72, sono aggiunti i seguenti commi:
"Gli enti pubblici, le societa' per azioni e quelle a
responsabilita' limitata, le aziende ed istituti di credito, gli
esattori delle imposte dirette e gli appaltatori delle imposte di
consumo nonche' i pubblici ufficiali possono essere autorizzati
dall'intendente di finanza a corrispondere l'imposta di bollo, dovuta
sugli atti e scritti per i quali dalla tariffa, allegato A, parte
prima, e' previsto come modo di pagamento l'impiego esclusivo o
alternativo della carta bollata, delle marche o del punzone, mediante
applicazione di speciale impronta apposta da macchine elettriche
bollatrici le cui caratteristiche tecniche saranno determinate con
decreto ministeriale.
Riguardo alle cambiali ed agli altri effetti di commercio
l'autorizzazione di cui al precedente comma puo' essere accordata
limitatamente alle cambiali-tratte emesse da imprese commerciali
purche' redatte su modelli propri stampanti o litografati aventi le
dimensioni stabilite dall'articolo 5, secondo comma, e purche'
l'ammontare della imposta dovuta non superi le lire diecimila.
Gli atti, gli scritti ed i moduli per cambiali-tratte dovranno
recare stampata o litografata la indicazione della denominazione e
della sede sociale dell'ente, societa', azienda ed istituto di
credito, dell'esattoria ovvero il nome, cognome e domicilio del
pubblico ufficiale o dell'imprenditore cui e' accordata
l'autorizzazione.
L'autorizzazione all'uso delle macchine bollatrici puo' essere
dall'Amministrazione finanziaria limitata, sospesa e revocata, in
ogni tempo per giustificati motivi.
Qualora l'utente intenda rinunziare all'autorizzazione dovra' darne
notificazione scritta all'intendenza di finanza alla quale dovra'
riconsegnare il punzone".
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