Leggi d'Italia
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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 226 del 21/04/1962 (Pubblicata nella G.U. del 15 maggio 1962 n. 123)
Ritenute di acconto su compensi soggetti all'imposta di ricchezza mobile in categoria C=1 e disposizioni in materia di contributi governativi.
Ritenute di acconto su compensi soggetti all'imposta di ricchezza mobile in categoria C=1 e disposizioni in materia di contributi governativi.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Al testo unico delle leggi sulle imposte dirette approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, sono
apportate le seguenti aggiunte e modificazioni:
Il terzo comma dell'articolo 25 e' sostituito dal seguente:
"Per i redditi considerati dai commi primo e secondo
dell'articolo 128 debbono essere specificati, per ciascun
percipiente, l'ammontare e la causale dei pagamenti fatti e l'importo
delle ritenute effettuate. Per gli amministratori e per i revisori o
sindaci di imprese commerciali debbono essere specificate anche le
somme a qualunque titolo erogate in relazione alla carica e non
assoggettate a ritenuta".
La lettera b) del primo comma dell'articolo 28 e' sostituita dalla
seguente:
"b) l'elenco nominativo degli amministratori e dei revisori o
sindaci, che sono stati in carica nell'esercizio, indicando per
ciascuno la residenza e il domicilio fiscale".
Dopo il quarto comma dell'articolo 40, e' aggiunto il seguente
comma:
"Le pubbliche Amministrazioni, che corrispondono ad imprese
commerciali contributi o premi assoggettabili alla ritenuta d'acconto
prevista dal terzo comma dello articolo 128, debbono comunicare
all'Ufficio delle imposte del domicilio fiscale dell'impresa
percipiente lo ammontare e la causale dei pagamenti fatti e l'importo
delle ritenute effettuate. La comunicazione deve essere fatta entro
il 31 marzo di ciascun anno, con riferimento alle somme corrisposte
nell'anno precedente".
L'articolo 108 e' sostituito dal seguente:
Art. 108. - "Compensi degli amministratori e dei revisori o
sindaci.
I compensi corrisposti agli amministratori ed ai revisori o
sindaci, escluse le partecipazioni agli utili netti dell'esercizio,
sono ammessi in detrazione".
L'articolo 128 e' sostituito dal seguente:
Art. 128. - "Le imprese commerciali debbono operare una ritenuta
nella misura dell'8 per cento, a titolo di acconto della imposta
dovuta dal percipiente, sui due terzi dell'ammontare dei compensi
sotto qualsiasi forma corrisposti per prestazioni artistiche
effettuate in Italia da soggetti ivi domiciliati, e dei compensi
sotto qualsiasi forma corrisposti agli amministratori ed ai revisori
o sindaci, escluse le partecipazioni agli utili netti
dell'esercizio.
Chiunque, sotto qualsiasi forma, corrisponde a stranieri o ad
italiani domiciliati all'estero diritti d'autore, canoni o proventi
per la cessione o la concessione in uso di brevetti, disegni,
processi, formule, marchi di fabbrica e simili ovvero compensi per
l'esercizio in Italia di un'arte o professione e' tenuto ad operare
sui due terzi delle somme corrisposte una ritenuta a titolo di
acconto dell'imposta dovuta dal percipiente:
a) nella misura del 18 per cento, quando il pagamento e' fatto ad
imprese commerciali tassabili in categoria B, a titolo di diritti di
autore ovvero di canoni o proventi per la cessione o concessione in
uso di brevetti, disegni, processi, formule, marchi di fabbrica e
simili;
b) nella misura dell'8 per cento, quando il pagamento e' fatto ad
altri soggetti per i titoli indicati nella precedente lettera a)
ovvero a titolo di compenso per l'esercizio di arti o professioni.
Le pubbliche Amministrazioni che corrispondono ad imprese
commerciali contributi o premi esclusi i contributi previsti
dall'articolo 83, lettera e), debbono operare, sui due terzi delle
somme corrisposte, una ritenuta del 18 per cento a titolo di acconto
dell'imposta dovuta dalla impresa percipiente.
Le ritenute previste dai commi precedenti sono computate in
pagamento delle imposte dovute sui redditi alla cui formazione
concorrono le somme sulle quali sono state operate.
Si applicano le disposizioni degli articoli 272 e 273".
L'articolo 255 e' sostituito dal seguente:
Art. 255. - "Omissione di comunicazioni prescritte alle pubbliche
Amministrazioni.
In caso di violazione delle disposizioni dei commi quarto e quinto
dell'articolo 40, si applica la pena pecuniaria da lire 250 a lire
1.500".
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