Leggi d'Italia
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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 230 del 18/04/1962 (Pubblicata nella G.U. del 17 maggio 1962 n. 125)
Disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato.
Disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Il contratto di lavoro si reputa a tempo indeterminato, salvo le
eccezioni appresso indicate.
E' consentita l'apposizione di un termine alla durata del
contratto:
a) quando cio' sia richiesto dalla speciale natura dell'attivita'
lavorativa derivante dal carattere stagionale della medesima;
b) quando l'assunzione abbia luogo per sostituire lavoratori
assenti e per i quali sussiste il diritto alla conservazione del
posto, sempre che nel contratto di lavoro a termine sia indicato il
nome del lavoratore sostituito e la causa della sua sostituzione;
c) quando l'assunzione abbia luogo per l'esecuzione di un'opera o
di un servizio definiti e predeterminati nel tempo aventi carattere
straordinario od occasionale;
d) per le lavorazioni a fasi successive che richiedono maestranze
diverse, per specializzazioni, da quelle normalmente, impiegate e
limitatamente alle fasi complementari od integrative per le quali non
vi sia continuita' di impiego nell'ambito dell'azienda;
e) nelle scritture del personale artistico e tecnico della
produzione di spettacoli.
L'apposizione del termine e' priva di effetto se non risulta da
atto scritto.
Copia dell'atto scritto deve essere consegnata dal datore di lavoro
al lavoratore.
La scrittura non e' tuttavia necessaria quando la durata del
rapporto di lavoro puramente occasionale non sia superiore a dodici
giorni lavorativi.
L'elenco delle attivita' di cui al secondo comma, lettera a), del
presente articolo sara' determinato con decreto del Presidente della
Repubblica, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza
sociale, entro un anno dalla pubblicazione della presente legge.
L'elenco suddetto potra' essere successivamente modificato con le
medesime procedure. In attesa dell'emanazione di tale provvedimento,
per la determinazione di dette attivita' si applica il decreto
ministeriale 11 dicembre 1939 che approva l'elenco delle lavorazioni
che si compiono annualmente in periodi di durata inferiore a sei
mesi.
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