Leggi d'Italia
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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 283 del 30/04/1962 (Pubblicata nella G.U. del 4 giugno 1962 n. 139)
Modifica degli articoli 242, 243, 247, 250 e 262 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265: Disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande.
Modifica degli articoli 242, 243, 247, 250 e 262 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265: Disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Sono soggette a vigilanza per la tutela della pubblica salute la
produzione ed il commercio delle sostanze destinate alla
alimentazione. A tal fine l'autorita' sanitaria puo' procedere, in
qualunque momento ed a mezzo dei competenti organi ed uffici, ad
ispezione e prelievo di campioni negli stabilimenti ed esercizi
pubblici, dove si producano, si conservino in deposito, si smercino o
si consumino le predette sostanze. nonche' sugli scali e sui mezzi di
trasporto. Essa puo' altresi', procedere al sequestro delle merci e,
ove dagli accertameniti eseguiti risulti necessario per la tutela
della pubblica salute, alla loro distruzione.
Gli esami e le analisi dei campioni sono compiuti dai laboratori
provinciali di igiene e profilassi o da altri laboratori all'uopo
autorizzati.
Quando dall'analisi risulti che i prodotti non corrispondono ai
requisiti fissati dalla legge, il capo del laboratorio trasmettera'
denuncia al medico o al veterinario provinciale, unendovi il verbale
di prelevamento ed il certificato di analisi. Contemporaneamente, a
mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, comunichera'
all'esercente presso cui e' stato l'atto il prelievo e all'autorita'
che ha disposto il prelievo stesso il risultato dell'analisi. Analoga
comunicazione sara' fatta al produttore, nel caso che il prelievo
riguardi campioni in confezioni originali.
Entro 15 giorni dalla data del ricevimento della comunicazione, gli
interessati potranno presentare al medico o al veterinario
provinciale istanza di revisione, in bollo, unendo la ricevuta di
versamento effettuato presso la Tesoreria provinciale, della somma
che sara' indicata nel regolamento per ogni singola voce.
Le analisi di revisione saranno eseguite presso l'Istituto
superiore di sanita', entro il termine massimo di mesi sei. In caso
di mancata presentazione, nei termini, della istanza di revisione, o
nel caso che l'analisi di revisione confermi quella di prima istanza,
il medico o il veterinario provinciale trasmetteranno, entro quindici
giorni, le denunce all'autorita' giudiziaria.
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