Leggi d'Italia

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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)

Legge Ordinaria n. 35 del 01/02/1962 (Pubblicata nella G.U. del 19 febbraio 1962 n. 45)
Riconoscimento a favore dei lavoratori della Venezia Giulia e Tridentina dell'opera prestata prima dell'entrata in vigore del regio decreto-legge 29 novembre 1925, n. 2146, ai fini dell'assicurazione obbligatoria invalidità, vecchiaia e superstiti e dei fondi speciali sostitutivi.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  A  coloro che, pur avendo prestato opera retribuita alle dipendenze
di  datori di lavoro delle province della Venezia Giulia e Tridentina
gia'  facenti  parte  dell'ex  impero austro-ungarico, furono esclusi
dall'assicurazione  obbligatoria invalidita' e vecchiaia dal 1 luglio
1920  fino  alla data di entrata in vigore del regio decreto-legge 29
novembre  1925, n. 2146, che estese detta assicurazione alle Province
in  questione,  e'  data  facolta'  di  provvedere  al versamento dei
contributi assicurativi per i periodi di esclusione.
  Il  versamento  dei contributi puo' essere effettuato per i periodi
di  comprovata  prestazione d'opera soggetta all'obbligo assicurativo
ai  sensi  del decreto legislativo luogotenenziale 21 aprile 1919, n.
603,  e  successive  modificazioni, mediante il pagamento della somma
complessiva  di  lire  quarantacinque  per  ogni  settimana di lavoro
compresa nei periodi suindicati.
  Ai  fini  della  liquidazione delle prestazioni assicurative verra'
considerato,  per  ogni settimana di lavoro coperta dal versamento di
cui  al  precedente  comma,  il contributo settimanale previsto dalle
disposizioni  legislative all'epoca vigenti nella misura di lire tre,
rivalutato   ai   sensi   dell'articolo   4   lettera  a)  del  regio
decreto-legge 18 marzo 1943, n. 126.
 
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it

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