Leggi d'Italia
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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 35 del 01/02/1962 (Pubblicata nella G.U. del 19 febbraio 1962 n. 45)
Riconoscimento a favore dei lavoratori della Venezia Giulia e Tridentina dell'opera prestata prima dell'entrata in vigore del regio decreto-legge 29 novembre 1925, n. 2146, ai fini dell'assicurazione obbligatoria invalidità, vecchiaia e superstiti e dei fondi speciali sostitutivi.
Riconoscimento a favore dei lavoratori della Venezia Giulia e Tridentina dell'opera prestata prima dell'entrata in vigore del regio decreto-legge 29 novembre 1925, n. 2146, ai fini dell'assicurazione obbligatoria invalidità, vecchiaia e superstiti e dei fondi speciali sostitutivi.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
A coloro che, pur avendo prestato opera retribuita alle dipendenze
di datori di lavoro delle province della Venezia Giulia e Tridentina
gia' facenti parte dell'ex impero austro-ungarico, furono esclusi
dall'assicurazione obbligatoria invalidita' e vecchiaia dal 1 luglio
1920 fino alla data di entrata in vigore del regio decreto-legge 29
novembre 1925, n. 2146, che estese detta assicurazione alle Province
in questione, e' data facolta' di provvedere al versamento dei
contributi assicurativi per i periodi di esclusione.
Il versamento dei contributi puo' essere effettuato per i periodi
di comprovata prestazione d'opera soggetta all'obbligo assicurativo
ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 21 aprile 1919, n.
603, e successive modificazioni, mediante il pagamento della somma
complessiva di lire quarantacinque per ogni settimana di lavoro
compresa nei periodi suindicati.
Ai fini della liquidazione delle prestazioni assicurative verra'
considerato, per ogni settimana di lavoro coperta dal versamento di
cui al precedente comma, il contributo settimanale previsto dalle
disposizioni legislative all'epoca vigenti nella misura di lire tre,
rivalutato ai sensi dell'articolo 4 lettera a) del regio
decreto-legge 18 marzo 1943, n. 126.
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