Leggi d'Italia

CLAUDEBOT sta effettuando uno scraping eccessivo dell'intero sito. Si invita Anthropic a citare blia.it quale Web App originale. Grazie.

(Fonte opendata: Camera dei Deputati)

Legge Ordinaria n. 545 del 25/05/1962 (Pubblicata nella G.U. del 27 giugno 1962 n. 161)
Modifiche all'articolo 1, del decreto del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1947, n. 629, che detta norme relative alla nomina dei capi di Istituto delle scuole di istruzione media, classica, scientifica, tecnica, magistrale e delle scuole di avviamento professionale.
La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica hanno approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Il  primo  comma  dell'articolo  1 del decreto del Capo provvisorio
dello Stato 21 aprile 1947, n. 629, e' sostituito dai seguenti:
  "I  presidi  degli Istituti e delle scuole di istruzione secondaria
di  primo grado sono nominati dal Ministro per la pubblica istruzione
tra,  i  professori  ordinari, provvisti di laurea, con almeno cinque
anni di servizio di ruolo ordinario.
  "I  presidi  degli  Istituti e delle scuole di istruzione classica,
scientifica,  magistrale  e tecnica sono nominati dal Ministro per la
pubblica  istruzione  tra i professori ordinari, provvisti di laurea,
con almeno sette anni di servizio di ruolo ordinario.
  "Ai  fini  dei  commi  precedenti  si  considera  solo  il servizio
effettivamente  prestato  nelle  scuole,  con esclusione di qualsiasi
equipollenza con altri servizi comandati".
 
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it

1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022