Leggi d'Italia
CLAUDEBOT sta effettuando uno scraping eccessivo dell'intero sito. Si invita Anthropic a citare blia.it quale Web App originale. Grazie.
(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 6 del 26/01/1962 (Pubblicata nella G.U. del 5 febbraio 1962 n. 32 e errata corrige 12/02/1962, n. 38)
Proroga della delega al Governo di sospendere o ridurre i dazi doganali e di emanare provvedimenti per accelerare il ritmo delle modificazioni delle tariffe doganali stabilite dal Trattato istitutivo della Comunità economica europea e per anticipare la progressiva instaurazionedella tariffa doganale comune.
Proroga della delega al Governo di sospendere o ridurre i dazi doganali e di emanare provvedimenti per accelerare il ritmo delle modificazioni delle tariffe doganali stabilite dal Trattato istitutivo della Comunità economica europea e per anticipare la progressiva instaurazionedella tariffa doganale comune.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
La disposizione dell'articolo 2, primo comma, della legge 24
dicembre 1949, n. 993, che delega il Governo a sospendere i dazi
della tariffa doganale o ad applicarli in misura ridotta e' prorogata
a tutto il 31 dicembre 1964 per i fini previsti nell'articolo
medesimo.
Il Governo e' inoltre delegato, fino alla stessa data, ad apportare
alle disposizioni preliminari, alle voci ed alle note della tariffa
doganale le aggiunte, le modificazioni e le soppressioni che si
rendessero necessarie:
a) per inserire le aggiunte e modificazioni che saranno apportate
alla nomenclatura prevista dalla Convenzione firmata dall'Italia a
Bruxelles l'11 gennaio 1951, ratificatan e resa esecutiva con legge
31 ottobre 1952, n. 1976;
b) per rendere definitive norme temporanee per la applicazione
della nuova tariffa;
c) per una migliore formulazione tecnica del loro testo, per la
loro armonizzazione con le disposizioni concernenti tributi
applicabili sulle merci importate, in aggiunta ai dazi di confine,
nonche' per il loro adeguamento con gli accordi internazionali e con
le esigenze dei traffici commerciali.
Le modificazioni, le aggiunte e le soppressioni di cui al
precedente comma non possono determinare l'applicazione di dazi piu'
elevati di quelli previsti dalla tariffa generale per le merci
comprese nelle voci o considerate nelle disposizioni o nelle note che
ne saranno oggetto, salvo quanto puo' derivare dall'applicazione
delle norme di cui al successivo articolo 2.
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
