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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 606 del 11/06/1962 (Pubblicata nella G.U. del 4 luglio 1962 n. 167)
Norme per la concessione di un premio agli ufficiali direttori del tiro ed agli ufficiali elettrotecnici e delle comunicazioni della Marina.
Norme per la concessione di un premio agli ufficiali direttori del tiro ed agli ufficiali elettrotecnici e delle comunicazioni della Marina.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Agli ufficiali superiori o tenenti di vascello i quali, dopo
ottenuto il brevetto di direttori del tiro a bordo o di ufficiale
elettrotecnico o delle comunicazioni, abbiano disimpegnato molto
lodevolmente, per un periodo complessivo non inferiore a tre anni,
gli incarichi di primo e secondo direttore di tiro o di capo servizio
telecomunicazioni su grandi navi o su cacciatorpediniere di scoria in
armamento, o in riserva, o in allestimento, o altri incarichi
equipollenti da determinare con decreto del Ministro per la difesa,
puo' essere concesso, una volta tanto, un premio di lire 100.000.
Per la concessione del premio agli ufficiali direttori di tiro e
agli ufficiali elettrotecnici e delle comunicazioni nelle condizioni
suddette sara' udito a seconda del grado rivestito dagli ufficiali il
parere della Commissione competente ad esprimere giudizi
sull'avanzamento.
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