Leggi d'Italia
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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 616 del 05/06/1962 (Pubblicata nella G.U. del 5 luglio 1962 n. 168)
Sicurezza della navigazione e della vita umana in mare.
Sicurezza della navigazione e della vita umana in mare.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Applicazione della legge
Le norme della presente legge si applicano alle navi mercantili
nazionali adibite alla navigazione marittima ed alle navi mercantili
straniere che toccano porti italiani.
Per comprovare l'adempimento delle norme relative alla sicurezza
della navigazione il comandante della nave straniera puo' esibire la
documentazione rilasciata dal Governo di uno Stato con il quale
esistono particolari accordi in materia di sicurezza della
navigazione, in conformita' degli accordi medesimi.
La documentazione di cui al comma precedente e' considerata
sufficiente, salvo che l'autorita' marittima, nell'esercizio dei suoi
poteri di controllo, accerti che le condizioni di sicurezza della
nave non corrispondono alle condizioni inserite nei documenti e che
la nave non possa intraprendere la navigazione senza pericolo per i
passeggeri e per l'equipaggio. In tali casi, l'autorita' marittima
adotta le misure convenienti per impedire la partenza della nave,
dandone immediata comunicazione scritta al console dello Stato al
quale appartiene la nave.
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