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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
L'Opera nazionale per i ciechi civili, istituita con legge 9 agosto
1954, n. 632, provvede:
a) alla concessione della pensione non riversibile ai ciechi
civili, di cui al successivo articolo 7;
b) a coordinare e potenziare le attivita' aventi per fine il
reperimento, l'orientamento, la qualificazione e e la
riqualificazione professionale dei ciechi;
c) a promuovere iniziative aventi per scopo il collocamento al
lavoro dei non vedenti, a tal fine essa studia - in collaborazione
con la Unione italiana ciechi e con le altre istituzioni interessate
- le effettive possibilita' di inserimento dei ciechi nella vita
produttiva del paese;
d) a curare, su basi mutualistiche e con il concorso finanziario
dello Stato, mediante convenzione con un ente assistenziale, le cui
modalita' saranno fissate dal regolamento, l'assistenza sanitaria dei
ciechi non aventi titolo a prestazioni sanitarie da parte di altri
enti;
e) a promuovere la costruzione di case di riposo e di lavoro per
i ciechi e l'accoglimento in esse dei non vedenti che ne
abbisognano.
L'Opera nazionale per i ciechi civili ha personalita' giuridica di
diritto pubblico e gestione autonoma.
Essa e' sottoposta al controllo dei Ministeri dell'interno e del
tesoro i quali lo esercitano nei limiti e con le modalita' previsti
dal regolamento di cui all'articolo 13.
Agli effetti fiscali l'Opera e' equiparata alle Amministrazioni
dello Stato.