Leggi d'Italia
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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 76 del 16/02/1962 (Pubblicata nella G.U. del 12 marzo 1962 n. 66)
Norme integrative e modificative in materia di debito pubblico.
Norme integrative e modificative in materia di debito pubblico.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Il testo dell'articolo 37 della legge 12 agosto 1957, n. 752, e'
sostituito dal seguente:
"Nel caso di smarrimento, sottrazione o distruzione di un titolo
nominativo di debito pubblico, l'intestatario o l'avente diritto puo'
ottenere la sospensione del pagamento degli interessi ed il rilascio
di un nuovo titolo, presentando apposita denunzia, con firma
autenticata, ove occorra regolarmente documentata, nella quale se
trattasi di persona fisica, espressamente dichiari, fra l'altro,
sotto la propria personale responsabilita', che il titolo smarrito,
sottratto o distrutto, non conteneva a tergo dichiarazioni di
trasferimenti a terzi o di tramutamento al portatore con delega a
terzi per il ritiro dei nuovi titoli.
Il rilascio del nuovo titolo ha luogo, in ogni caso, per
rinnovazione, sotto un nuovo numero di iscrizione.
Operata la nuova iscrizione ed emesso il corrispondente titolo,
quello denunziato smarrito, sottratto o distrutto, e' considerato
virtualmente annullato e di nessun valore nei confronti della
Amministrazione del debito pubblico.
Dopo effettuata l'operazione, l'Amministrazione ne fa pubblicare
avviso nella Gazzetta Ufficiale e dispone l'affissione dell'avviso
stesso, per sei mesi, nei locali aperti al pubblico della competente
sezione di Tesoreria provinciale dello Stato.
Nel termine di sei mesi dalla data di pubblicazione dell'avviso
nella Gazzetta Ufficiale, chiunque dimostri di avervi interesse puo'
ottenere la sospensione del pagamento degli interessi sul nuovo
titolo, presentando apposita domanda, con firma autenticata. In tal
caso, l'Amministrazione sospende il pagamento degli interessi ed
effettua le opportune comunicazioni all'autorita' competente.
La revoca della sospensione del pagamento degli interessi di cui al
precedente comma puo' essere disposta soltanto in base ad accordo'
fra le parti o a provvedimento dell'autorita' giudiziaria".
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