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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
L'articolo 1 del decreto legislativo 21 gennaio 1948, n. 20, e'
sostituito come appresso:
"Alle varie forme d'impiego consentite dalle norme vigenti per i
fondi patrimoniali degli Istituti di previdenza amministrati dalla
Direzione generale omonima del Ministero del tesoro vanno aggiunte le
seguenti:
1) in acquisto di immobili, ivi compresi i fabbricati in corso di
costruzione o anche su progetto;
2) in costruzione di fabbricati;
3) in obbligazioni garantite dallo Stato;
4) in obbligazioni dell'Istituto mobiliare italiano, del
Consorzio di credito per le opere pubbliche, dell'Istituto di credito
per le imprese di pubblica utilita', dell'Istituto per la
ricostruzione industriale e dell'Ente nazionale idrocarburi;
5) in partecipazioni al capitale di Istituti ed Enti, in
conformita' alle leggi che specificatamente le autorizzano;
6) in acquisto, mediante cessione, di annualita' dovute dallo
Stato o dalle Regioni;
7) in mutui ad Enti di diritto pubblico soggetti al controllo
dello Stato, ad Enti o Societa' nei quali lo Stato abbia
partecipazione azionaria di maggioranza diretta od indiretta, purche'
assistiti da adeguate garanzie, da sottoporsi alla preventiva
approvazione del Ministro per il tesoro;
8) in mutui assistiti da contributo statale a favore di
cooperative edilizie, Societa' ed Enti costituiti allo scopo di
costruire, senza finalita' di lucro, case economiche e popolari;
9) in sovvenzioni a favore degli iscritti agli Istituti di
previdenza, contro cessione del quinto della retribuzione.
Gli investimenti di cui ai numeri 1) e 2) dovranno restare
contenuti entro il limite di tre decimi del patrimonio di ciascuna
delle Casse pensioni amministrate dalla Direzione generale degli
Istituti di previdenza.
La vendita di immobili, che si rendesse eventualmente opportuna
nell'esclusivo interesse delle Casse pensioni proprietarie, potra'
essere effettuata soltanto contro pagamento in contanti ed in unica
soluzione. Ogni immobile potra' essere venduto per intero o per
parti".
Per gli investimenti dei fondi patrimoniali degli Istituti di
previdenza non e' richiesto l'assenso di cui agli articoli 68 e 74
libro II, parte I del testo unico 2 gennaio 1913, n. 453, e
successive modificazioni.
Sono abrogati l'articolo 20 della legge 21 novembre 1949, n. 914, e
l'articolo 39 della legge 24 maggio 1952, n. 610.
Le sovvenzioni di cui al precedente numero 9) sono disciplinate
dalla legge 19 ottobre 1956, n. 1224.