Leggi d'Italia

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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)

Legge Ordinaria n. 883 del 23/06/1962 (Pubblicata nella G.U. del 25 luglio 1962 n. 186)
Modificazioni alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, per quanto concerne l'avanzamento dei capitani del ruolo normale dei Corpi di commissariato militare marittimo e delle capitanerie di porto.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE BELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Il  numero  delle promozioni annuali dei capitani del ruolo normale
del Corpo di commissariato della Marina, stabilito dalla tabella n. 2
annessa  alla  legge  12  novembre 1955, n. 1137, e' elevato a 12 per
ciascuno  degli anni 1962 e 1963 Per gli stessi anni l'aliquota degli
ufficiali  da  ammettere  a prima valutazione e' fissata in un sesto,
anziche'  un dodicesimo, della somma dei capitani non ancora valutati
e di tutti i subalterni in ruolo.
  Il  numero  delle promozioni annuali dei capitani nel ruolo normale
delle capitanerie di porto, stabilito dalla tabella n. 2 annessa alla
legge 12 novembre 1955.
  n.  1137,  e' elevato a 15 per ciascuno degli anni 1962 e 1963. Per
gli  stessi  anni  l'aliquota  da  ammettere  a  prima valutazione e'
fissata  in  un  ottavo,  anziche'  un  dodicesimo,  della, somma dei
capitani non ancora valutati e di tutti i subalterni in ruolo.
  Per  l'anno  1962 in aggiunta al quadro di avanzamento dei capitani
dei  ruoli  normali dei Corpi di commissariato e delle capitanerie di
porto,  gia' formato per lo stesso anno si procede alla formazione di
un  secondo  quadro di avanzamento per le promozioni da effettuare in
piu' di quelle stabilite dalla suddetta tabella.
  Per la formazione di tale quadro l'aliquota di ufficiali non ancora
valutati  da  ammettere  a valutazione e' determinata con riferimento
alla data del 31 dicembre 1961.
 
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it

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