Leggi d'Italia
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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 888 del 06/07/1962 (Pubblicata nella G.U. del 25 luglio 1962 n. 186)
Norme integrative alla legge 11 luglio 1956, n. 699, relativa alla sistemazione in ruolo del personale assunto in servizio temporaneo di polizia.
Norme integrative alla legge 11 luglio 1956, n. 699, relativa alla sistemazione in ruolo del personale assunto in servizio temporaneo di polizia.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Il contingente di ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica
sicurezza che il Ministero dell'interno puo' assumere in servizio
temporaneo di polizia ai sensi del decreto legislativo 20 gennaio
1948, n. 15, e' soppresso.
L'organico degli ufficiali del Corpo delle guardie di Pubblica
sicurezza di cui alla legge 28 ottobre 1959, L. 910, e' aumentato di
20 posti nel grado di capitano e di 165 posti nei gradi di tenente e
sottotenente.
Nella prima applicazione della presente legge il Ministero
dell'interno e' autorizzato a bandire un concorso per esami in
conformita' alle vigenti disposizioni sul reclutamento degli
ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza per la nomina
a sottotenente in esperimento nel ruolo degli ufficiali del Corpo
delle guardie di pubblica sicurezza riservato agli ufficiali gia'
mantenuti in servizio ai sensi dell'articolo 6 della legge 11 luglio
1956, n. 699, ed a quelli che chiedano di essere mantenuti in
servizio a norma dell'articolo 2 della presente legge.
In relazione al numero degli ufficiali del Corpo delle guardie di
pubblica sicurezza mantenuti in servizio in applicazione delle
disposizioni contenute nell'articolo 6 della legge 11 luglio 1956, n.
69, che non abbiano partecipato o non risultino vincitori del
concorso di cui al precedente comma, e' lasciato vacante un
corrispondente numero di posti di organico nei gradi di tenente e
sottotenente del Corpo stesso.
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