Leggi d'Italia

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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)

Legge Ordinaria n. 101 del 03/02/1963 (Pubblicata nella G.U. del 27 febbraio 1963 n. 56)
Riscatto servizi militari.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  senato, della Repubblica hanno
approvato:

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  I  servizi  prestati  in  qualita'  di  ufficiale  di completamento
anteriormente   al  passaggio  in  servizio  permanente  effettivo  o
all'amministrazione  in  servizio  civile di ruolo, non valutabili ai
sensi delle leggi in vigore, possono essere riscattati, a domanda, ai
fini  del  trattamento  di  quiescenza,  con l'osservanza delle norme
stabilite  dall'articolo  9 del decreto legislativo 7 aprile 1948, n.
262,  quale  risulta  modificato  dall'articolo  2  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 20.
  Qualora  la domanda di riscatto sia presentata entro due anni dalla
data  di  entrata  in  vigore  della presente legge, il contributo di
riscatto  sara'  calcolato  con  riferimento  allo stipendio iniziale
della  carriera  di  appartenenza previsto dalle tabelle vigenti alla
data di presentazione della domanda.
 
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