Leggi d'Italia

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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)

Legge Ordinaria n. 11 del 04/01/1963 (Pubblicata nella G.U. del 31 gennaio 1963 n. 28)
Concessione di indennità una tantum al personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Al  personale  delle  ferrovie  dello Stato in servizio nel secondo
semestre  1962  e' concessa una indennita' forfettaria una tantum non
pensionabile,   nelle   seguenti   misure   lorde,  in  relazione  al
coefficiente  di  stipendio  o  paga  corrispondente  alla  qualifica
rivestita al 1 luglio 1962 o alla data di assunzione se successiva:
    lire 26.096 ai dipendenti con coefficienti 213 e inferiori;
    lire 36.534 ai dipendenti con coefficienti da 216 a 241;
    lire 37.174 ai dipendenti con coefficienti da 250 a 311;
    lire 39.084 ai dipendenti con coefficienti da 325 a 357;
    lire 50.251 ai dipendenti con coefficienti superiori a 357.
  La predetta indennita' va corrisposta entro il 15 gennaio 1963.
  Nei  casi  di  assunzioni o di cessazioni dal servizio avvenuto nel
corso  del  semestre,  l'indennita' spetta in misura pari ad un sesto
per ogni mese o frazione di mese superiore a 15 giorni di servizio.
  La  indennita'  e'  inoltre  ridotta nella stessa proporzione della
riduzione  o  della  sospensione  dello stipendio o paga, nei casi di
congedo,  di aspettativa, di sanzione disciplinare od altra posizione
di  stato  che importi riduzione o sospensione di dette competenze: a
tal  fine  si trascurano i periodi senza titolo a stipendio o paga, o
con  stipendio o paga ridotti, che nel semestre predetto non superino
singolarmente  quindici giorni e nel complesso non raggiungano trenta
giorni.
 
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it

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