Leggi d'Italia

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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)

Legge Ordinaria n. 122 del 09/02/1963 (Pubblicata nella G.U. del 1 marzo 1963 n. 58)
Integrazione del fondo patrimoniale dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania ed adeguamento del contributo annuale.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  E'  autorizzata l'iscrizione, nello stato di previsione della spesa
del  Ministero  dell'agricoltura e delle foreste, della somma di lire
500  milioni,  da  versare,  come  segue,  all'Ente  per  lo sviluppo
dell'irrigazione  e  trasformazione  fondiaria  in  Puglia e Lucania,
anche in rapporto ai maggiori compiti di ricerca di acque per la loro
razionale utilizzazione:
    a)  300 milioni per integrare il fondo patrimoniale costituito ai
sensi  del  primo  comma  dell'articolo 5 del decreto legislativo del
Capo  provvisorio  dello  Stato  18 marzo 1947, n. 281 e integrato ai
sensi dell'articolo 6 della legge 9 luglio 1957, n. 600;
    b)  200  milioni  per  l'adeguamento  nell'esercizio  finanziario
1962-63  del  contributo  annuo per gli scopi di cui al secondo comma
dell'articolo  5  del citato decreto legislativo del Capo provvisorio
dello Stato 18 marzo 1947, n. 281.
 
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it

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