Leggi d'Italia
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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 1315 del 27/09/1963 (Pubblicata nella G.U. del 4 ottobre 1963 n. 260)
Miglioramento del trattamento di quiescenza del personale statale.
Miglioramento del trattamento di quiescenza del personale statale.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Ai titolari di pensioni ordinarie o di assegni vitalizi, temporanei
o rinnovabili, diretti, indiretti o di riversibilita', sia normali
che privilegiati, liquidati o da liquidarsi a carico dello Stato, del
Fondo pensioni delle Ferrovie dello Stato o dell'Amministrazione
ferroviaria, del Fondo per il culto, del Fondo di beneficenza a di
religione della citta' di Roma, dell'Azienda dei patrimoni riuniti ex
economali, degli Archivi notarili e del cessato Commissariato
dell'emigrazione, e' concessa, a decorrere dal 1 luglio 1963, una
integrazione temporanea mensile lorda pari al trenta per cento
dell'importo mensile lordo della pensione o dell'assegno vitalizio
spettante, salvo quanto previsto dal successivo articolo 3. Per i
personali indicati negli articoli 3 e 4 della legge 30 gennaio 1963,
n. 43, e per il personale dei gradi corrispondenti del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco, cessati o che cesseranno dal servizio
posteriormente al 31 dicembre 1962, e loro aventi diritto,
l'integrazione del trenta per cento e' calcolata sul novanta per
cento della pensione o assegno.
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