Leggi d'Italia

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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)

Legge Ordinaria n. 1459 del 31/10/1963 (Pubblicata nella G.U. del 9 novembre 1963 n. 292)
Modifiche alle aliquote dell'imposta generale sull'entrata per alcuni prodotti di lusso.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Per  gli  atti  economici  relativi al commercio dei prodotti sotto
indicati  l'imposta  generale  sull'entrata  e'  dovuta  nella misura
seguente:
    a)   pelli   da   pellicceria   fini:   voci  doganali:  43.01-A;
43.02-A-I-a; 43.03-A-I; 43.03-C-I: 12 per cento;
    b) vini spumanti in bottiglia: 12 per cento;
    c)  pietre preziose, comprese le pietre sintetiche e scientifiche
ed  escluse  le  pietre  preziose destinate ad uso industriale; perle
naturali e coltivate: 12 per cento;
    d) liquori ed aperitivi a base alcoolica: 10 per cento;
    e)  antichita' di ogni genere; curiosita'; libri antichi; oggetti
di collezione, compresi i francobolli; pitture, acquerelli, pastelli,
disegni,  sculture  originali  ed  incisioni di artisti od autori non
viventi: 10 per cento;
    f) carte da giuoco, servizi, articoli ed accessori per giuoco: 10
per cento.
  Le  stesse aliquote se applicano per l'importazione dall'estero dei
prodotti sopra elencati.
 
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it

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