Leggi d'Italia
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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 1464 del 04/11/1963 (Pubblicata nella G.U. del 11 novembre 1963 n. 293)
Modificazioni alla legge 24 luglio 1961, n. 729, recante norme per il piano di nuove costruzioni stradali ed autostradali.
Modificazioni alla legge 24 luglio 1961, n. 729, recante norme per il piano di nuove costruzioni stradali ed autostradali.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
L'articolo 3 della legge 24 luglio 1961, n. 729, e' sostituito dal
seguente:
"Gli Enti che abbiano ottenuto la concessione di costruzione ed
esercizio di autostrade ai sensi della presente legge possono
contrarre mutui della durata massima di trenta anni con il Consorzio
di credito per le opere pubbliche, con l'Istituto di credito per le
imprese di pubblica utilita', con l'Istituto mobiliare italiano, con
le Casse di risparmio, con i Monti di credito su pegno di prima
categoria, ed i loro Istituti finanziari, con le sezioni opere
pubbliche degli Istituti di credito fondiario e degli Istituti di
credito di diritto pubblico, con gli Enti e gli Istituti di
assicurazione e di previdenza, i quali sono tutti autorizzati a
concedere detti mutui anche in deroga alle loro disposizioni
statutarie ed alle norme che regolano le loro operazioni ordinarie.
Gli enti concessionari suddetti potranno altresi', previa,
autorizzazione con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il
Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, contrarre
mutui con la Banca europea per gli investimenti, anche per il tramite
degli Enti di cui al precedente comma. Nei limiti di cui al
successivo comma settimo, i conseguenti impegni assunti dagli enti
concessionari potranno essere garantiti dallo Stato per quanto
riguarda il rimborso del capitale e il pagamento degli interessi.
Alle anzidette operazioni di finanziamento si applicano le
disposizioni previste dal primo comma del successivo articolo 8 anche
per quanto concerne gli interessi derivanti dai finanziamenti stessi.
I concessionari, anche in deroga all'articolo 2410 del Codice
civile, sono autorizzati ad emettere obbligazioni da ammortizzare in
un periodo non superiore alla durata della concessione. L'emissione e
subordinata alla approvazione del Comitato interministeriale per il
credito ed il risparmio che puo' autorizzare la quotazione presso le
borse italiane delle obbligazioni stesse. Gli Istituti di credito e
le Banche di cui alle lettere a), b), d) ed e) dell'articolo 5 del
regio decreto-legge 12 marzo 19963, n. 375, e successive
modificazioni, sono autorizzati, anche in deroga alle disposizioni
sanitarie, ad assumere le obbligazioni stesse.
Qualora l'ente concessionario sia un Consorzio o una Societa' per
azioni a prevalente capitale pubblico di cui facciano parte Regioni,
Province e Comuni, le Regioni, le Province e i Comuni stessi potranno
garantire il pagamento del capitale e relativi interessi sui mutui
contratti e delle obbligazioni emesse dal Consorzio o dalla Societa'.
Gli impegni assunti dagli Enti locali predetti per effetto della
garanzia prestata per finanziamenti od emissioni obbligazionarie
potranno godere della garanzia sussidiaria dello Stato fino ad un
importo non superiore ai 50 per cento del costo complessivo delle
opere risultante dal piano finanziario di cui al precedente articolo
2.
A richiesta del creditore o del rappresentante comune degli
obbligazionisti la suddetta garanzia dello Stato diverra'
automaticamente operante dopo 60 giorni dalle singole scadenze
rateali risultanti dai contratti di mutuo o dai titoli
obbligazionari, qualora il concessionario debitore e gli Enti locali
garanti non abbiano soddisfatto (anche se in misura parziale) gli
impegni assunti. Per effetto dei pagamenti effettuati al creditore o
agli obbligazionisti, il Ministero del tesoro si surroghera' nei
diritti che questi avevano contro il debitore e gli Enti fideiussori.
I titoli dei prestiti obbligazionari come sopra garantiti sono
equiparati ai titoli di Stato per gli effetti di cui all'articolo 18,
n. 5, del regio decreto 5 febbraio 1931, n. 225.
L'importo totale delle garanzie statali concedibili ai Censi del
presente articolo non potra', in ogni caso, superare il 50 per cento
del costo complessivo di cui al presente comma quarto.
Il Ministro per il tesoro di concerto con il Ministro per i lavori
pubblici, sentito il Consiglio di amministrazione dell'A.N.A.S., e'
autorizzato ad emanare i provvedimenti relativi ai rilascio delle
garanzie dello State previste dal presente articolo.
Gli eventuali oneri derivanti dalla, garanzia predetta graveranno
sull'apposito capitolo che all'uopo verra' trascritto stato di
previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio
1964-65".
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