Leggi d'Italia

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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)

Legge Ordinaria n. 152 del 09/02/1963 (Pubblicata nella G.U. del 8 marzo 1963 n. 65)
Modificazioni alla legge 24 ottobre 1955, n. 990, istitutiva della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei geometri.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  L'articolo  18  della  legge 24 ottobre 1955, n. 990, e' sostituito
dal seguente:
  "Il  contributo  di cui alla lettera a) dell'articolo precedente e'
corrisposto  da  tutti i geometri iscritti alla Cassa nella misura di
lire  36.000  annue,  comprendendo  tale contributo anche la quota di
maggiorazione per la riversibilita'.
  Il  contributo  per  marche  di  cui  alla lettera b) dell'articolo
precedente,  da  applicare  a cura di tutti i geometri nell'esercizio
professionale, e' stabilito come segue:

  Marca  da  lire 300. - Per elaborati tecnici da esibire agli Uffici
tecnici  erariali,  catastali  e  Uffici  tavolari  e per ogni unita'
immobiliare e subalterna, se trattasi di catasto edilizio urbano.
  Marca  da  lire  500.  - Per elaborati tecnici concernenti opere di
edilizia di lieve entita', non soggette al rilascio di certificato di
abitabilita' o agibilita' o di uso.
  Per  elaborati tecnici da esibire davanti alle Preture ed agli enti
locali.
  Marche da lire 1.000. - Per elaborati tecnici da esibire davanti ai
Tribunali   e   Corti  di  appello,  Ministeri,  Uffici  regionali  e
compartimentali.
  Per  oli elaborati riguardanti le opere edilizie, con esclusione di
tutte le opere rurali, misurabili a volume verra' applicata una marca
da  lire 500 ogni 100 metri cubi o frazioni di 100. Per gli elaborati
riguardanti  le opere misurabili a metro lineare (strade, acquedotti,
canali,  fognature,  ecc.)  una  marca da lire 1.000 ogni 500 metri o
frazioni  di  500.  Per  le  frazioni  successive,  la  marca  verra'
applicata qualora la frazione stessa superi i 200 metri.
  Per   la   mancata  corresponsione  del  contributo  o  di  omessa,
applicazione  delle marche, il Consiglio del Collegio, competente per
territorio,  e' tenuto ad adottare provvedimenti disciplinari a mente
del vigente regolamento professionale.
  Gli  uffici  riceventi  sono  tenuti  ad  assicurarsi  della esatta
applicazione delle marche".
 
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it

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