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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 1540 del 14/11/1963 (Pubblicata nella G.U. del 29 novembre 1963 n. 310)
Aumento delle prestazioni economiche ai tubercolotici assistiti dall'assicurazione contro la tubercolosi.
Aumento delle prestazioni economiche ai tubercolotici assistiti dall'assicurazione contro la tubercolosi.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
L'articolo 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1504, gia' modificato
dall'articolo 1 della legge 9 novembre 1957, n. 1126, e' sostituito
dal seguente:
"Ai lavoratori assicurati obbligatoriamente per la tubercolosi,
assistiti in dipendenza di assicurazione propria con ricovero in
luogo di cura o ambulatorialmente, in sostituzione delle indennita'
di cui agli articoli 1 e 2 della legge 28 febbraio 1953, n. 86,
spetta un'indennita' giornaliera di lire 500, maggiorata per i
familiari di cui all'articolo 2 della legge 28 febbraio 1953, n. 86,
modificato dall'articolo 2 della legge 9 agosto 1954, n. 657, di un
importo pari a quello degli assegni familiari spettanti ai lavoratori
dell'industria.
Ai coloni e mezzadri assistiti in dipendenza di assicurazione
propria spetta l'indennita' giornaliera di lire 500, la maggiorazione
di cui al primo comma e' concessa per i figli di eta' non superiore
al 14° anno.
Ai familiari di assicurati, compresi i familiari di coloni e
mezzadri, assistiti con ricovero in luogo di cura o
ambulatorialmente, compete un'indennita' giornaliera di lire 250.
La maggiorazione di cui al primo comma e' corrisposta per i figli
viventi a carico dell'assicurato e che non prestino lavoro
retribuito, sino al 21° anno di eta' qualora frequentino una scuola
media o professionale, e per tutta la durata del corso legale, ma non
oltre il 26° anno di eta', qualora frequentino scuole universitarie.
Se l'assicurato ha persone di famiglia a carico, l'indennita' di
cui al primo comma e' corrisposta per l'importo di lire 250 allo
stesso assistito e per l'importo di lire 250 unitamente alle
maggiorazioni di cui al comma stesso a persona da lui delegata, da
scegliersi nell'ambito dei familiari aventi diritto alle
maggiorazioni medesime".
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