Leggi d'Italia

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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)

Legge Ordinaria n. 1540 del 14/11/1963 (Pubblicata nella G.U. del 29 novembre 1963 n. 310)
Aumento delle prestazioni economiche ai tubercolotici assistiti dall'assicurazione contro la tubercolosi.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  L'articolo 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1504, gia' modificato
dall'articolo  1  della legge 9 novembre 1957, n. 1126, e' sostituito
dal seguente:
  "Ai  lavoratori  assicurati  obbligatoriamente  per la tubercolosi,
assistiti  in  dipendenza  di  assicurazione  propria con ricovero in
luogo  di  cura o ambulatorialmente, in sostituzione delle indennita'
di  cui  agli  articoli  1  e  2 della legge 28 febbraio 1953, n. 86,
spetta  un'indennita'  giornaliera  di  lire  500,  maggiorata  per i
familiari  di cui all'articolo 2 della legge 28 febbraio 1953, n. 86,
modificato  dall'articolo  2 della legge 9 agosto 1954, n. 657, di un
importo pari a quello degli assegni familiari spettanti ai lavoratori
dell'industria.
  Ai  coloni  e  mezzadri  assistiti  in  dipendenza di assicurazione
propria spetta l'indennita' giornaliera di lire 500, la maggiorazione
di  cui  al primo comma e' concessa per i figli di eta' non superiore
al 14° anno.
  Ai  familiari  di  assicurati,  compresi  i  familiari  di coloni e
mezzadri,    assistiti    con   ricovero   in   luogo   di   cura   o
ambulatorialmente, compete un'indennita' giornaliera di lire 250.
  La  maggiorazione  di cui al primo comma e' corrisposta per i figli
viventi   a   carico   dell'assicurato  e  che  non  prestino  lavoro
retribuito,  sino  al 21° anno di eta' qualora frequentino una scuola
media o professionale, e per tutta la durata del corso legale, ma non
oltre il 26° anno di eta', qualora frequentino scuole universitarie.
  Se  l'assicurato  ha  persone di famiglia a carico, l'indennita' di
cui  al  primo  comma  e'  corrisposta per l'importo di lire 250 allo
stesso  assistito  e  per  l'importo  di  lire  250  unitamente  alle
maggiorazioni  di  cui  al comma stesso a persona da lui delegata, da
scegliersi    nell'ambito   dei   familiari   aventi   diritto   alle
maggiorazioni medesime".
 
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it

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