Leggi d'Italia

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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)

Legge Ordinaria n. 1544 del 13/11/1963 (Pubblicata nella G.U. del 30 novembre 1963 n. 311)
Facilitazione per la restituzione dell'imposta generale sull'entrata sui prodotti esportati.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Gli  esportatori  che  hanno diritto alla restituzione dell'imposta
generale  sull'entrata ai sensi della legge 31 luglio 1954, n. 570, e
successive    modificazioni,    possono   utilizzare,   a   discarico
dell'imposta  da  loro  dovuta per gli atti economici posti in essere
nel  territorio  della  Repubblica,  le  somme  di  cui  chiedono  la
restituzione.
  Il  discarico  e'  ammesso sull'ammontare dell'imposta che dovrebbe
essere  versata  a  mezzo del servizio dei conti correnti postali nei
sei  mesi  successivi  a quello in cui viene presentata la domanda di
restituzione,  nel  limite  dell'80  per cento della somma richiesta;
ovvero,  a  scelta dell'esportatore, nei sei mesi successivi a quello
in  cui  l'intendente di finanza ha liquidato la somma da restituire,
per l'intera somma liquidata.
 
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it

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