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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 156 del 14/02/1963 (Pubblicata nella G.U. del 8 marzo 1963 n. 65)
Disposizioni relative alla previdenza del personale addetto alle gestioni delle imposte di consumo.
Disposizioni relative alla previdenza del personale addetto alle gestioni delle imposte di consumo.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
L'articolo 25 del regolamento per la previdenza del personale
addetto alle gestioni delle imposte di consumo, approvato con regio
decreto 20 ottobre 1939, n. 1863 e' sostituito dal seguente:
"Nel caso di risoluzione del rapporto d'impiego prima che sia
maturato il diritto a pensione, se l'iscritto ha diritto alla
indennita' di anzianita' a norma di legge, ovvero a norma di
contratto collettivo o regolamento aziendale, sul quali abbia
espresso favorevole parere il Comitato di cui all'articolo 1 del
presente regolamento, gli spetta una somma ragguagliata all'intera
riserva matematica dell'assicurazione mista.
Nei casi di dimissioni, la riserva matematica sara' corrisposta:
a) al Fondo di cui all'articolo 34, se le dimissioni avvengono
nel primo quinquennio del servizio;
b) per meta' all'iscritto e per meta' al suddetto Fondo, se le
dimissioni avvengono nel secondo quinquennio;
c) per intero all'iscritto, se le dimissioni avvengono dopo il
secondo quinquennio.
Nel caso di dimissioni per matrimonio, spetta alla donna la intera
somma di cui al primo comma del presente articolo, purche' il
matrimonio sia celebrato entro un anno dal giorno di cessazione dal
servizio.
Nei casi di recesso del datore di lavoro per giusta causa, ai sensi
dell'articolo 2119 del Codice civile, la riserva matematica sara'
corrisposta:
a) interamente al Fondo di cui all'articolo 31, nei casi di
licenziamento per i quali non e' prevista la corresponsione della
indennita' di anzianita';
b) all'iscritto fino alla concorrenza della indennita' di
anzianita' e l'eventuale rimanenza al Fondo di cui all'articolo 34,
nei casi per i quali e' prevista la corresponsione della predetta
indennita' in tutti i casi previsti dal presente articolo, qualora la
riserva matematica o la quota di essa, ovvero le somme garantite
dalla assicurazione mista ai sensi dell'articolo 19, risultino
inferiori alla indennita' di anzianita' a ciascuno spettante in
forza, di legge, di contratto collettivo o di regolamento aziendale,
esse saranno integrale prelevando la differenza dal Fondo di cui
all'articolo 31 del presente regolamento".
Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano con
decorrenza dal 1 luglio 1959.
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