Leggi d'Italia

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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)

Legge Ordinaria n. 161 del 14/02/1963 (Pubblicata nella G.U. del 9 marzo 1963 n. 66)
Disciplina dell'attività di barbiere, parrucchiere ed affini.
    La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              PROMULGA 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1. 
 
  I Comuni disciplinano con apposito regolamento, da  adottare  entro
un anno dalla entrata in vigore della presente legge, le attivita' di
barbiere  e  di  parrucchiere  da  signora  ed  affini,  siano   esse
esercitate in pubblico locale o presso il domicilio dell'esercente  o
del cliente o presso enti, istituti, uffici,  associazioni,  anche  a
titolo gratuito. 
  Detto regolamento deve conformarsi alle norme di cui agli  articoli
successivi e deve essere approvato dagli organi di tutela sentito  il
parere  della  Commissione  provinciale  per  l'artigianato,  di  cui
all'articolo 12 della legge 25 luglio 1956, n. 860. 
 
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it

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