Leggi d'Italia
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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 17 del 10/01/1963 (Pubblicata nella G.U. del 1 febbraio 1963 n. 29)
Provvedimenti concernenti opere di conto degli Enti locali, di edilizia popolare ed altri, nonchè variazioni al bilancio dello Stato per l'esercizio finanziario 1962-63.
Provvedimenti concernenti opere di conto degli Enti locali, di edilizia popolare ed altri, nonchè variazioni al bilancio dello Stato per l'esercizio finanziario 1962-63.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
I limiti di impegno previsti dall'articolo 6 della legge 31 ottobre
1962, n. 1500, che approva lo stato di previsione della spesa del
Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1962-63,
relativo a concorsi e sussidi per l'esecuzione di opere pubbliche di
interesse di enti locali mediante la corresponsione di contributi
costanti per trentacinque anni a norma del primo comma dell'articolo
1 e del primo comma dell'articolo 17 della legge 3 agosto 1949, n.
589, e della legge 31 luglio 1956, n. 1005, sono aumentati di lire
7.000.000.000 di cui:
a) per opere stradali ai sensi dell'articolo 2 della citata legge
n. 589, e dell'articolo 2 della legge 15 febbraio 1953, n. 184, e
della legge 31 luglio 1956, n. 1005, lire 2.000.000.000, destinate
per lire 1.000.000.000 all'Italia meridionale e insulare;
b) per opere marittime da eseguirsi ai sensi dell'articolo 9
della citata legge n. 589, lire 1.000.000.000;
c) per opere elettriche da eseguirsi ai sensi dell'articolo 10
della citata legge n. 589, modificato dalla legge 9 agosto 1954, n.
649, lire 350.000.000 destinate per lire 200.000.000 all'Italia
meridionale e insulare;
d) per opere igieniche indicate agli articoli 3, 4, 5 e 6 della
citata legge n. 589, modificata dalla legge 9 agosto 1954, n. 649,
lire 3.500.000.000 destinate per lire 2 miliardi all'Italia
meridionale e insulare;
e) per la costruzione e l'ampliamento di edifici per sedi
municipali ai sensi dell'articolo 6 della legge 15 febbraio 1953, n.
184, modificata dall'articolo 3 della legge 9 agosto 1954, n. 649,
lire 100.000.000; per la costruzione, sistemazione e restauro degli
Archivi di Stato ai sensi della legge 19 luglio 1959, n. 550, lire
50.000.000.
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