Leggi d'Italia

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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)

Legge Ordinaria n. 17 del 10/01/1963 (Pubblicata nella G.U. del 1 febbraio 1963 n. 29)
Provvedimenti concernenti opere di conto degli Enti locali, di edilizia popolare ed altri, nonchè variazioni al bilancio dello Stato per l'esercizio finanziario 1962-63.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:

                               Art. 1.

  I limiti di impegno previsti dall'articolo 6 della legge 31 ottobre
1962,  n.  1500,  che  approva lo stato di previsione della spesa del
Ministero  dei  lavori  pubblici per l'esercizio finanziario 1962-63,
relativo  a concorsi e sussidi per l'esecuzione di opere pubbliche di
interesse  di  enti  locali  mediante la corresponsione di contributi
costanti  per trentacinque anni a norma del primo comma dell'articolo
1  e  del  primo comma dell'articolo 17 della legge 3 agosto 1949, n.
589,  e  della  legge 31 luglio 1956, n. 1005, sono aumentati di lire
7.000.000.000 di cui:
    a) per opere stradali ai sensi dell'articolo 2 della citata legge
n.  589,  e  dell'articolo  2 della legge 15 febbraio 1953, n. 184, e
della  legge  31  luglio 1956, n. 1005, lire 2.000.000.000, destinate
per lire 1.000.000.000 all'Italia meridionale e insulare;
    b)  per  opere  marittime  da  eseguirsi ai sensi dell'articolo 9
della citata legge n. 589, lire 1.000.000.000;
    c)  per  opere  elettriche da eseguirsi ai sensi dell'articolo 10
della  citata  legge n. 589, modificato dalla legge 9 agosto 1954, n.
649,  lire  350.000.000  destinate  per  lire  200.000.000 all'Italia
meridionale e insulare;
    d)  per  opere igieniche indicate agli articoli 3, 4, 5 e 6 della
citata  legge  n.  589, modificata dalla legge 9 agosto 1954, n. 649,
lire   3.500.000.000   destinate   per  lire  2  miliardi  all'Italia
meridionale e insulare;
    e)  per  la  costruzione  e  l'ampliamento  di  edifici  per sedi
municipali  ai sensi dell'articolo 6 della legge 15 febbraio 1953, n.
184,  modificata  dall'articolo  3 della legge 9 agosto 1954, n. 649,
lire  100.000.000;  per la costruzione, sistemazione e restauro degli
Archivi  di  Stato  ai sensi della legge 19 luglio 1959, n. 550, lire
50.000.000.
 
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it

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