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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 248 del 09/02/1963 (Pubblicata nella G.U. del 22 marzo 1963 n. 78)
Norme sul trattamento economico dei professori e degli assistenti dell'Accademia navale, dell'Accademia aeronautica e dell'Istituto idrografico della Marina.
Norme sul trattamento economico dei professori e degli assistenti dell'Accademia navale, dell'Accademia aeronautica e dell'Istituto idrografico della Marina.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
I professori di ruolo dell'Accademia navale, dell'Accademia
aeronautica e dell'Istituto idrografico della Marina conseguono, per
anzianita', gli stipendi iniziali annui lordi annessi ai coefficienti
sotto indicati:
coefficiente 402, all'atto della nomina a straordinario;
coefficiente 500, all'atto della nomina ad ordinario;
coefficiente 670, dopo cinque anni dalla attribuzione dello
stipendio annesso al
coefficiente 500;
coefficiente 909, dopo quattro anni dalla attribuzione dello
stipendio annesso al coefficiente 670;
coefficiente 970, dopo quattro anni dalla attribuzione dello
stipendio annesso al coefficiente 900.
Presso l'Accademia navale e l'Accademia aeronautica non possono
essere conferiti posti di professore di ruolo per l'insegnamento di
lingue estere e di disegno.
I professori di lingue estere e di disegno che, alla, data di
entrata in vigore della presente legge, occupano posti di ruolo
presso le Accademie indicate al comma precedente sono mantenuti in
servizio sino al raggiungimento del limite di eta' per il
collocamento a riposo stabilito dalle disposizioni vigenti. Detti
professori non possono conseguire uno stipendio iniziale annuo lordo
superiore a quello annesso al coefficiente 670.
Ai professori di ruolo delle Accademie e dell'istituto predetti
spettano, in rapporto a ciascuno stipendio iniziale, aumenti
periodici biennali ai sensi del terzo comma dell'articolo 1 del
decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19.
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