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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 252 del 21/02/1963 (Pubblicata nella G.U. del 22 marzo 1963 n. 78)
Facoltà degli ufficiali in ausiliaria di contrarre prestiti verso cessione del quinto del trattamento di pensione in loro godimento.
Facoltà degli ufficiali in ausiliaria di contrarre prestiti verso cessione del quinto del trattamento di pensione in loro godimento.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica.
hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Gli ufficiali in ausiliaria possono, con la osservanza, in quanto
applicabili, delle norme contenute nel testo unico approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180,
contrarre prestiti da estinguersi mediante la cessione del
trattamento di pensione loro spettante, escluso ogni assegno o
indennita' di carattere accessorio, fino al quinto del relativo
ammontare ed entro il limite delle quote mensili corrispondenti al
numero dei mesi che mancano alla scadenza del periodo massimo di
ausiliaria.
A tal fine il trattamento suindicato spettante agli ufficiali in
ausiliaria e' assoggettato al contributo dello 0,50 per cento di cui
all'articolo 11 della legge 8 aprile 1952, n. 212, e successive
modificazioni.
Detto contributo e' rimborsabile d'ufficio, all'atto della
cessazione del periodo di ausiliaria, secondo le norme del menzionato
articolo 11 della legge 8 aprile 1952, n. 212.
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