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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge;
Art. 1.
L'assistenza di malattia, secondo le norme e modalita' stabilite
dalla legge 29 dicembre 1956, n. 1533, e' estesa ai titolari di
pensione ai sensi della legge 4 luglio 1959, n. 463, sempreche' agli
stessi l'assistenza non spetti per altro titolo o in virtu' di
assicurazione obbligatoria propria o di altri membri della famiglia.
Oltre ai titolari di cui al precedente comma, l'assistenza di
malattia spetta altresi' ai familiari dei titolari stessi, purche'
conviventi ed a carico, indicati all'articolo 5, secondo e terzo
comma, della legge 29 dicembre 1956, n. 1533, e che non siano a
carico di altre unita' attive dell'azienda.
Tale assistenza, tuttavia, spetta senza limiti di durata nei casi
di malattie specifiche della vecchiaia, indicate nell'apposito elenco
compilato a cura del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
ai sensi dell'articolo 3 della legge 4 agosto 1955, n. 692.