Leggi d'Italia

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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)

Legge Ordinaria n. 265 del 02/03/1963 (Pubblicata nella G.U. del 25 marzo 1963 n. 81)
Aumento degli stanziamenti per la concessione di provvidenze a favore delle imprese industriali, commerciali ed artigiane danneggiate o distrutte a seguito di pubbliche calamità.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Il  fondo delle anticipazioni dello Stato, previsto dal primo comma
dell'articolo   7   della   legge   28   gennaio  1960,  n.  31,  per
l'applicazione dell'articolo 3 del decreto-legge 35 dicembre 1951, n.
1334, convertito, con modificazioni, nella legge 13 febbraio 1952, n.
50,  a  lavoro  delle  imprese danneggiate da pubbliche calamita', e'
elevato da lire 6 miliardi 550 milioni a lire 10.300.000.000.
  Il limite di spesa di lire 2.950.000.000 previsto dal secondo comma
dell'articolo   7   della   legge   28   gennaio  1960,  n.  31,  per
l'applicazione  delle  provvidenze  di  cui all'articolo 5 del citato
decreto-legge   15   dicembre   1951,   n.   1334,   convertito,  con
modificazioni, nella legge 13 febbraio 1952, n. 50, e' elevato a lire
4.100.000.000.
  Il  limite di spesa di lire 1.830.000.000, previsto dal terzo comma
dell'articolo   7  della  legge  28  gennaio  1960,  n.  31,  per  la
concessione  delle  provvidenze  contemplate  nell'articolo 7-bis del
citato  decreto-legge  15  dicembre  1951,  n.  1334, convertito, con
modificazioni, nella legge 13 febbraio 1952, n. 50, e' elevato a lire
2.330.000.000.
  Le  maggiori  spese previste dal primo e secondo comma del presente
articolo  saranno  iscritte nello stato di previsione della spesa del
Ministero  del  tesoro  e le spese previste dal terzo comma in quello
del Ministero dell'industria e del commercio.
 
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it

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