Leggi d'Italia
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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 265 del 02/03/1963 (Pubblicata nella G.U. del 25 marzo 1963 n. 81)
Aumento degli stanziamenti per la concessione di provvidenze a favore delle imprese industriali, commerciali ed artigiane danneggiate o distrutte a seguito di pubbliche calamità.
Aumento degli stanziamenti per la concessione di provvidenze a favore delle imprese industriali, commerciali ed artigiane danneggiate o distrutte a seguito di pubbliche calamità.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Il fondo delle anticipazioni dello Stato, previsto dal primo comma
dell'articolo 7 della legge 28 gennaio 1960, n. 31, per
l'applicazione dell'articolo 3 del decreto-legge 35 dicembre 1951, n.
1334, convertito, con modificazioni, nella legge 13 febbraio 1952, n.
50, a lavoro delle imprese danneggiate da pubbliche calamita', e'
elevato da lire 6 miliardi 550 milioni a lire 10.300.000.000.
Il limite di spesa di lire 2.950.000.000 previsto dal secondo comma
dell'articolo 7 della legge 28 gennaio 1960, n. 31, per
l'applicazione delle provvidenze di cui all'articolo 5 del citato
decreto-legge 15 dicembre 1951, n. 1334, convertito, con
modificazioni, nella legge 13 febbraio 1952, n. 50, e' elevato a lire
4.100.000.000.
Il limite di spesa di lire 1.830.000.000, previsto dal terzo comma
dell'articolo 7 della legge 28 gennaio 1960, n. 31, per la
concessione delle provvidenze contemplate nell'articolo 7-bis del
citato decreto-legge 15 dicembre 1951, n. 1334, convertito, con
modificazioni, nella legge 13 febbraio 1952, n. 50, e' elevato a lire
2.330.000.000.
Le maggiori spese previste dal primo e secondo comma del presente
articolo saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del
Ministero del tesoro e le spese previste dal terzo comma in quello
del Ministero dell'industria e del commercio.
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