Leggi d'Italia

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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)

Legge Ordinaria n. 269 del 05/03/1963 (Pubblicata nella G.U. del 25 marzo 1963 n. 81)
Riliquidazione delle pensioni di alcune categorie del personale direttivo e insegnante, cessato dal servizio anteriormente al 1 luglio 1956.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge;
                               Art. 1.

  Le  pensioni  relative  al  personale  direttivo  e insegnate della
scuola  secondaria  e  artistica,  nonche'  direttori didattici, agli
ispettori  scolastici  ed  ai rettori dei Convitti nazionali, cessati
dal  servizio  anteriormente  al  1 luglio 1956, sono riliquidate con
decorrenza  dal  1  luglio  1962  sulla base dell'anzianita' maturata
nella  qualifica  all'atto della cessazione dal servizio, considerata
ai  fini dell'attribuzione degli aumenti periodici e dei coefficienti
di stipendio previsti dalle tabelle annesse al decreto del Presidente
della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19.
 
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it

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