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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
Il servizio prestato dal personale direttivo, con la qualifica di
preside di 2ยช categoria, e dal personale insegnante in grado,
coefficiente o classe di stipendio equiparati a quelli iniziali di
capo di Istituto, e' valutato per intero, mediante ricostruzione
della carriera, per il conseguimento della seconda classe di
stipendio prevista per i presidi e per i direttori degli istituti di
istruzione artistica, rispettivamente dalle tabelle E e C annesse
alla legge, 13 marzo 1958, n. 165, e successive modificazioni.
I benefici economici e di carriera di cui al precedente comma
decorrono dal 1 luglio 1962.
All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si
provvede a carico dei capitoli dello stato di previsione della spesa
del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario
1962-63, concernenti il personale direttivo delle scuole e Istituti
dell'istruzione secondaria ed artistica.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla o di farla
osservare come legge dello stato.
Data a Roma, addi' 28 gennaio 1963
SEGNI
FANFANI - GUI -
TREMELLONI
Visto, il Guardasigilli: BOSCO