Leggi d'Italia

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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)

Legge Ordinaria n. 281 del 15/02/1963 (Pubblicata nella G.U. del 26 marzo 1963 n. 82)
Disciplina della preparazione e del commercio dei mangimi.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:

                               Art. 1.

  Ai   fini   della  presente  legge  sono  considerati  mangimi  per
l'alimentazione  degli  animali  allevati  i  prodotti  alimentari di
origine  vegetale,  animale  e minerale, nonche' chimico-industriale,
isolati o tra loro convenientemente mescolati.
  Sono  "mangimi  semplici  di  origine  vegetale" i singoli prodotti
vegetali   allo   stato   naturale,   freschi   o  conservati,  ed  i
sottoprodotti delle comuni lavorazioni industriali dei medesimi.
  Sono  "mangimi  semplici  di  origine  animale"  i singoli prodotti
animali allo stato naturale, freschi o conservati, ed i sottoprodotti
delle comuni lavorazioni industriali dei medesimi.
  Sono   "mangimi   composti"  le  preparazioni  ottenute  associando
convenientemente due o piu' mangimi semplici.
  Sono "integratori per mangimi" le preparazioni contenenti sempre in
stato  di  dispersione  in  un supporto anche liquido non costituente
fonte  apprezzabile  di  sostanze nutritive in relazione alle dosi di
impiego, singolarmente o associati tra di essi: vitamine, antibiotici
e  residuati  della loro preparazione, sali di elementi oligodinamici
ed  altri  costituenti  ad  azione  biologica  e  destinati ad essere
aggiunti  ai  mangimi  allo  scopo di potenziarne il valore nutritivo
oppure  di  stimolare  determinate funzioni produttive ed energetiche
degli animali.
  Il   Ministero   della   sanita',  di  concerto  con  il  Ministero
dell'agricoltura  e delle foreste e con il Ministero dell'industria e
del   commercio,   sentito   il   parere  della  Commissione  di  cui
all'articolo 9, stabilisce con proprio decreto quali siano i principi
attivi   di  cui  al  comma  precedente  che  sono  consentiti  nella
preparazione degli integratori e le dosi minime e massime di ciascuno
di  essi  in  considerazione  dell'impiego  a  cui sono destinati gli
integratori medesimi nella alimentazione delle varie specie animali.
  Sono "mangimi semplici integrati" e "mangimi composti integrati" le
preparazioni ottenute associando convenientemente ai mangimi semplici
e composti uno o piu' integratori.
  Sono  "mangimi  composti  concentrati" i mangimi composti aventi un
tenore  in  sostanze nutritive tale che, per l'impiego, devono essere
diluiti con altri mangimi semplici.
  Il  termine  "nucleo"  e'  riservato  al mangime composto integrato
concentrato.
  Nella  preparazione  dei  mangimi  composti e dei mangimi integrati
possono  essere  impiegati  singoli prodotti chimico-industriali e di
origine minerale idonei all'alimentazione degli animali allevati.
  Non  sono  ammesse  per  i mangimi qualificazioni diverse da quelle
stabilite nel presente articolo.
 
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it

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