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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 281 del 15/02/1963 (Pubblicata nella G.U. del 26 marzo 1963 n. 82)
Disciplina della preparazione e del commercio dei mangimi.
Disciplina della preparazione e del commercio dei mangimi.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Ai fini della presente legge sono considerati mangimi per
l'alimentazione degli animali allevati i prodotti alimentari di
origine vegetale, animale e minerale, nonche' chimico-industriale,
isolati o tra loro convenientemente mescolati.
Sono "mangimi semplici di origine vegetale" i singoli prodotti
vegetali allo stato naturale, freschi o conservati, ed i
sottoprodotti delle comuni lavorazioni industriali dei medesimi.
Sono "mangimi semplici di origine animale" i singoli prodotti
animali allo stato naturale, freschi o conservati, ed i sottoprodotti
delle comuni lavorazioni industriali dei medesimi.
Sono "mangimi composti" le preparazioni ottenute associando
convenientemente due o piu' mangimi semplici.
Sono "integratori per mangimi" le preparazioni contenenti sempre in
stato di dispersione in un supporto anche liquido non costituente
fonte apprezzabile di sostanze nutritive in relazione alle dosi di
impiego, singolarmente o associati tra di essi: vitamine, antibiotici
e residuati della loro preparazione, sali di elementi oligodinamici
ed altri costituenti ad azione biologica e destinati ad essere
aggiunti ai mangimi allo scopo di potenziarne il valore nutritivo
oppure di stimolare determinate funzioni produttive ed energetiche
degli animali.
Il Ministero della sanita', di concerto con il Ministero
dell'agricoltura e delle foreste e con il Ministero dell'industria e
del commercio, sentito il parere della Commissione di cui
all'articolo 9, stabilisce con proprio decreto quali siano i principi
attivi di cui al comma precedente che sono consentiti nella
preparazione degli integratori e le dosi minime e massime di ciascuno
di essi in considerazione dell'impiego a cui sono destinati gli
integratori medesimi nella alimentazione delle varie specie animali.
Sono "mangimi semplici integrati" e "mangimi composti integrati" le
preparazioni ottenute associando convenientemente ai mangimi semplici
e composti uno o piu' integratori.
Sono "mangimi composti concentrati" i mangimi composti aventi un
tenore in sostanze nutritive tale che, per l'impiego, devono essere
diluiti con altri mangimi semplici.
Il termine "nucleo" e' riservato al mangime composto integrato
concentrato.
Nella preparazione dei mangimi composti e dei mangimi integrati
possono essere impiegati singoli prodotti chimico-industriali e di
origine minerale idonei all'alimentazione degli animali allevati.
Non sono ammesse per i mangimi qualificazioni diverse da quelle
stabilite nel presente articolo.
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