Leggi d'Italia

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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)

Legge Ordinaria n. 282 del 25/02/1963 (Pubblicata nella G.U. del 26 marzo 1963 n. 82)
Modificazioni all'art. 1 della legge 27 febbraio 1958, n. 64, sulla elezione del Senato della Repubblica.
La   Camera,  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  Il  secondo  comma dell'articolo 1 della legge 27 febbraio 1958, n.
64, e' sostituito dal seguente:
  "L'assegnazione  del  numero  dei  senatori  a  ciascuna Regione si
effettua  -  sulla base dei risultati dell'ultimo censimento generale
della   popolazione,   riportati  dalla  piu'  recente  pubblicazione
ufficiale  dell'istituto  centrale  di  statistica  - con decreto del
Presidente  della Repubblica, promosso dal Ministro per l'interno, da
emanarsi contemporaneamente al decreto di convocazione dei comizi".

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 25 febbraio 1963

                                SEGNI

                                                    FANFANI - TAVIANI

Visto, il Guardasigilli: BOSCO
 
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it

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