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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)

Legge Ordinaria n. 29 del 28/01/1963 (Pubblicata nella G.U. del 6 febbraio 1963 n. 34)
Concessione di una indennità una volta tanto a favore dei titolari di pensioni ordinarie.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  A  favore dei titolari al 1 gennaio 1963 di pensioni ordinarie o di
assegni vitalizi, temporanei o rinnovabili, a carico dello Stato, del
Fondo  pensioni  delle  ferrovie  dello  Stato o dell'Amministrazione
ferroviaria,  del  Fondo  per il culto, del Fondo di beneficenza e di
religione della citta' di Roma, dell'Azienda dei patrimoni riuniti ex
economati,   degli  Archivi  notarili  e  del  cessato  Commissariato
dell'emigrazione, e' concessa una indennita' una volta tanto di:
    lire  30.000  lorde  ai  titolari di pensioni o assegni diretti e
lire  20.000  lorde  ai titolari di pensioni o assegni indiretti o di
riversibilita',  non  soggetti  alle  imposte  di  ricchezza mobile e
complementare e alla addizionale E.C.A.;
    lire  31.315  lorde  ai  titolari di pensioni o assegni diretti e
lire  20.877  lorde  ai titolari di pensioni o assegni indiretti o di
riversibilita',  soggetti  alla imposta di ricchezza mobile del 4 per
cento e alla addizionale E.C.A.;
    lire  31.864  lorde  ai  titolari di pensioni o assegni diretti e
lire  21.243  lorde  ai titolari di pensioni o assegni indiretti o di
riversibilita'  soggetti  alle  imposte di ricchezza mobile del 4 per
cento e complementare e alla addizionale E.C.A.;
    lire  33.501  lorde  ai  titolari di pensioni o assegni diretti e
lire  22.334  lorde  ai titolari di pensioni o assegni indiretti o di
riversibilita',  soggetti alle imposte di ricchezza mobile dell'8 per
cento e complementare e alla addizionale E.C.A.
  La   predetta   indennita'   non   va  considerata  ai  fini  della
determinazione  delle  ritenute erariali che gravano sulle pensioni o
assegni, ne' va assoggettata alla ritenuta per l'assistenza sanitaria
ai pensionati.
  Detta  indennita'  compete  anche  ai titolari al 1 gennaio 1963 di
pensioni o di assegni indicati nell'articolo 20 della legge 29 aprile
1949, n. 221 e nell'articolo 10 della legge 12 febbraio 1955, n. 44.
  Ai  titolari  di piu' pensioni o assegni spetta una sola indennita'
una volta tanto nella misura che risulta piu' favorevole.
  Le  disposizioni contenute nel presente articolo si applicano anche
ai  titolari  di  pensioni o assegni a carico del Fondo di previdenza
per  gli  assuntori  ferroviari  e  del  Fondo  per il trattamento di
quiescenza  di  cui  all'articolo 77 del decreto del Presidente della
Repubblica  5  giugno  1952, n. 656. Il relativo onere resta a carico
dei Fondi predetti.
 
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it

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