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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 322 del 05/03/1963 (Pubblicata nella G.U. del 30 marzo 1963 n. 86)
Norme transitorie in tema di accertamento dei lavoratori agricoli aventi diritto alle prestazioni previdenziali e di accertamento dei contributi unificati in agricoltura.
Norme transitorie in tema di accertamento dei lavoratori agricoli aventi diritto alle prestazioni previdenziali e di accertamento dei contributi unificati in agricoltura.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Nelle Province in cui, alla data del 25 giugno 1962, era in vigore
il sistema di accertamento dei contributi agricoli unificati basato
sull'impiego medio presunto di manodopera per ettaro-coltura, gli
elenchi nominativi dei lavoratori in vigore alla suddetta data del 25
giugno 1962 costituiscono, sino alla fine dell'annata agraria 1964-65
e salva nuova diversa disciplina legislativa della materia, titolo
valido per il conseguimento da parte dei lavoratori, alle
prestazioni.
Sino alla stessa data rimangono altresi' valide le attribuzioni di
giornate effettuate per le singole categorie di lavoratori per
l'annata agraria 1960-61, ai sensi dell'articolo 14 del regio decreto
24 settembre 1940, numero 1949.
Per le nuove iscrizioni provvede il Servizio contributi agricoli
unificati a seguito di domanda del lavoratore.
Per le cancellazioni, provvede d'ufficio il Servizio contributi
agricoli unificati quando accerti che l'interessato ha perduto il
titolo alla iscrizione in elenco, sentite le Commissioni comunali di
cui all'articolo 4 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio
1945, n. 75.
Per le variazioni previste dai due commi precedenti, si applicano
le disposizioni di cui all'articolo 12 del regio decreto 24 settembre
1940, n. 1949, riguardanti la pubblicazione degli elenchi e la
impugnativa delle loro risultanze.
Le disposizioni di cui ai commi primo e secondo non si applicano
nei confronti dei lavoratori a rapporto fisso o dei mezzadri e coloni
parziari.
1947
1948
1949
1950
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