Leggi d'Italia

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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)

Legge Ordinaria n. 329 del 26/02/1963 (Pubblicata nella G.U. del 1 aprile 1963 n. 88)
Miglioramenti nelle prestazioni dell'assicurazione contro le malattie per i lavoratori agricoli.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  A   far   tempo   dal   1  luglio  1963,  le  prestazioni  previste
dall'articolo  6,  primo  comma,  punti 1), 2), 4), 5), 6) e 7) della
legge  11  gennaio  1943,  n.  138,  sono estese a tutti i lavoratori
agricoli   indicati   nell'articolo   3   del   decreto   legislativo
luogotenenziale  9  aprile  1946, n. 212, nonche' ai loro familiari a
carico.
  Con  la  stessa  decorrenza di cui al precedente comma l'indennita'
giornaliera di malattia e' determinata nel modo seguente:
    a)  per  i  salariati fissi ed assimilati nella misura del 50 per
cento della retribuzione minima contrattuale risultante dal contratto
collettivo  nazionale  di  categoria  e,  ove esistano, dai contratti
provinciali  contenenti  disposizioni di miglior favore, rapportata a
giornata;
    b)  per  le  altre  categorie nella misura del 50 per cento della
retribuzione  giornaliera,  risultante dai contratti collettivi sopra
richiamati,  moltiplicata  per le giornate di effettiva occupazione e
divisa  per  300.  Le  giornate  di effettiva occupazione sono quelle
accertate  negli  elenchi  nominativi  dei lavoratori agricoli validi
all'atto  della insorgenza, della malattia, ovvero dal certificato di
iscrizione  di  urgenza di cui al comma 4 dell'articolo 4 del decreto
legislativo luogotenenziale 9 aprile 1946, n. 212.
  La  misura  dell'indennita' per le categorie di cui alle precedenti
lettere  a) e b) non puo' essere inferiore a lire 200 a giornata, ne'
superiore a lire 600.
 
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it

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