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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Ai sommozzatori e alle loro guide appartenenti al Corpo delle
guardie di pubblica sicurezza e' concessa la indennita' di immersione
nella medesima misura prevista per i sommozzatori e guide della
Marina militare, dell'Esercito, dell'Aeronautica e del Corpo della
guardia di finanza.