Leggi d'Italia
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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 34 del 27/01/1963 (Pubblicata nella G.U. del 7 febbraio 1963 n. 35)
Costituzione di garanzie reali su autostrade in regime di concessione.
Costituzione di garanzie reali su autostrade in regime di concessione.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
Gli enti e societa' concessionari, in virtu' della legge 21 maggio
1955, n. 463, per la costruzione e per l'esercizio di autostrade,
possono, previa autorizzazione dell'A.N.A.S., costituire ipoteca o
vincoli reali sull'autostrada e relative pertinenze ed impianti a
garanzia dei finanziamenti di cui all'articolo 4 della stessa legge e
per un periodo non eccedente la durata della concessione.
Qualora durante la costruzione o l'esercizio abbia luogo il
riscatto, la decadenza o la rinuncia della concessione, il diritto di
prelazione del creditore ipotecario si trasferisce sul compenso che,
a norma della convenzione di concessione, fosse ancora dovuto
dall'A.N.A.S. al concessionario.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 27 gennaio 1963
SEGNI
FANFANI - SULLO -
TRABUCCHI - TREMELLONI
- BOSCO
Visto, il Guardasigilli: BOSCO
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
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1967
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