Leggi d'Italia
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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 360 del 21/02/1963 (Pubblicata nella G.U. del 2 aprile 1963 n. 89)
Autorizzazione all'Ente nazionale di assistenza magistrale a concedere prestiti ai propri iscritti in deroga alle norme contenute nell'art. 3 della legge 29 giugno 1960, n. 656.
Autorizzazione all'Ente nazionale di assistenza magistrale a concedere prestiti ai propri iscritti in deroga alle norme contenute nell'art. 3 della legge 29 giugno 1960, n. 656.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
In deroga alle norme contenute nell'articolo 3 della legge 29
giugno 1960, n. 656, e fermi restando i limiti stabiliti dal decreto
del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180, l'Ente
nazionale di assistenza magistrale puo' concedere prestiti ai propri
iscritti in misura pari a due mensilita' di stipendio con recupero
dei medesimi in non oltre 24 quote mensili consecutive a decorrere
dal mese successivo a quello in cui viene effettuata la
corresponsione del prestito.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 21 febbraio 1963
SEGNI
FANFANI - GUI -
TREMELLONI
Visto, il Guardasigilli: BOSCO
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
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