Leggi d'Italia
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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 377 del 18/02/1963 (Pubblicata nella G.U. del 3 aprile 1963 n. 377)
Modifiche alla legge 26 gennaio 1962, n. 16, concernente provvidenze a favore del personale insegnante delle Università e del personale scientifico degli Osservatori astronomici e dell'Osservatorio vesuviano.
Modifiche alla legge 26 gennaio 1962, n. 16, concernente provvidenze a favore del personale insegnante delle Università e del personale scientifico degli Osservatori astronomici e dell'Osservatorio vesuviano.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
I sottoindicati articoli della legge 20 gennaio 1962, n. 16 sono
sostituiti e modificati come segue:
Art. 2. - E' sostituito dal seguente:
"Il primo e il secondo comma dell'articolo 21 della legge 18 marzo
1958, n. 311, sono sostituiti dai seguenti:
"Coloro ai quali e' conferito un incarico di insegnamento presso le
Universita' e gli Istituti di istruzione superiore, quando non
ricoprano un ufficio con retribuzione a carico del bilancio dello
Stato, di Ente pubblico o privato o, comunque, non fruiscono di
redditi di lavoro subordinato, sono considerati incaricati esterni.
Ad essi e' corrisposta una retribuzione iniziale annua lorda, di
lire 1.700.000, pari al coefficiente 380, se compresi in una terna,
di concorsi a cattedre universitarie se liberi docenti confermati,
ovvero incaricati della direzione di un istituto; una retribuzione
iniziale annua lorda di lire 1 milione 500.000, pari al coefficiente
500, se liberi docenti; una retribuzione iniziale anni lorda, di lire
927.000, pari al coefficiente 309, se cultori della materia".
Art. 5. - Il comma terzo dell'articolo e' sostituito dal seguente:
"Oltre ai termini previsti dai precedenti commi si puo' provvedere
al conferimento di incarico d'insegnamento in casi di morte, di
dimissioni, o rinuncia di un professore ufficiale o di trasferimento
di un professore di ruolo. Negli altri casi, l'incarico neo si
intende rinnovato con le modalita' previste dai successivi commi, al
professore che l'ha svolto nell'anno accademico precedente sulla base
delle relative delibere dei competenti organi accademici. Le
Direzioni provinciali del Tesoro, ricevuta comunicazione del rinnovo
dell'incarico da parto dei rettori dell'Universita', proseguono i
pagamenti sulla, base del ruolo di spesa fissa relativo all'anno
accademico precedente".
Art. 21. - E' sostituito dal seguente:
"Le tabelle A e B, concernenti i ruoli della carriera direttiva del
personale scientifico degli Osservatori astronomici e
dell'Osservatorio vesuviano, annesse alla legge 18 marzo 1958, n.
276, sono sostituite rispettivamente dalle tabelle C e D allegate
alla presente legge, nelle quali e' previsto anche il nuovo sviluppo
di carriera, in sostituzione di quello di cui alla legge 18 marzo
1958, n. 276.
Il personale di ruolo in servizio alla data del 1 novembre 1961
viene inquadrato, a decorrere dalla data medesima, nei coefficienti
previsti per le rispettive qualifiche nelle allegate tabelle C e D,
con il riconoscimento dell'intera anzianita' di servizio, compreso il
periodo di prova, maturata nella qualifica.
La retribuzione spettante al personale incaricato di cui
all'articolo 13 della citata legge 18 marzo 1958, numero 276, e'
fissata in misura pari allo stipendio previsto per il coefficiente
271 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n.
19".
Art. 22. - Il quarto comma dell'articolo e' sostituito dal
seguente:
"Agli assistenti ed al personale scientifico degli Osservatori
astronomici e dell'Osservatorio vesuviano cui sia conferito un
incarico di insegnamento presso le Universita' ed Istituti di
istruzione universitaria e' attribuita, durante il periodo di
incarico, l'indennita' di ricerca scientifica, nella misura spettante
ai professori incaricati esterni 7.
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