Leggi d'Italia

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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)

Legge Ordinaria n. 386 del 02/03/1963 (Pubblicata nella G.U. del 3 aprile 1963 n. 90)
Modifica dell'art. 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, recante disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  L'articolo  56  del  regio  decreto  18 novembre 1923, numero 2440,
concernente  disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla
contabilita' generale dello Stato, e' sostituito dal seguente:
    Art.   56.  -  "Possono  essere  autorizzate,  presso  l'Istituto
incaricato  del  servizio di Tesoreria, nel caso in cui l'adozione di
altra  forma  di  pagamento  sia  incompatibile con la necessita' dei
servizi,  aperture di credito a favore di funzionari delegati, per il
pagamento  delle  seguenti  spese,  sia  in  conto  della  competenza
dell'esercizio che in conto residui:
      1) spese da farsi in economia;
      2)  spese fisse ed indennita', quando non siano prestabilite in
somma  certa,  nonche'  indennita'  di  missione e di trasferimento e
compensi  per  lavoro  straordinario  per  il  personale  che  presta
servizio presso gli Uffici periferici;
      3)  retribuzioni al personale dell'Amministrazione delle poste,
dei telegrafi e dei telefoni;
      4) spese da farsi in occorrenze straordinarie, per le quali sia
indispensabile il pagamento immediato;
      5)  spese  di qualsiasi natura per le quali leggi e regolamenti
consentano il pagamento a mezzo di funzionari delegati;
      6)  spese  di  riscossione  delle  entrate indicate in apposito
elenco per capitoli, da unirsi alla legge di approvazione dello stato
di previsione della spesa del Ministero del tesoro;
      7) assegni fissi e indennita' degli ufficiali, sottufficiali ed
uomini di truppa, spese di mantenimento della truppa e dei quadrupedi
e  per  servizi di rimonta e acquisto cavalli stalloni ed altre spese
di  funzionamento  dei  Corpi, Istituti e Stabilimenti dell'Esercito,
della Marina e dell'Aeronautica;
      8)  paghe  ed  assegni  ai  Corpi  organizzati  militarmente al
servizio dello Stato;
      9)  somme  da  pagarsi  all'estero  e  per fornire i fondi alle
legazioni,   consolati  e  missioni  all'estero,  nonche'  alle  navi
viaggianti fuori dello Stato;
      10)   pagamenti   in   conto,   dipendenti   da  contratti  con
associazioni  cooperative  di  produzione  e  lavoro  o  consorzi  di
cooperative,  ovvero  da  altri contratti di forniture e lavori per i
quali l'Amministrazione giudichi opportuna tale forma di pagamento;
      11) pagamenti relativi alla devoluzione ed alla restituzione di
tributi, nonche' alla restituzione di somme indebitamente percette.
    Per  le  spese  indicate  dai  precedenti  numeri  da  1) a 5) le
aperture  di  credito  per  ciascun  capitolo  di  spesa, non possono
superare,  singolarmente,  il  limite  di  lire  50.000.000  salvo  i
maggiori  limiti  stabiliti da particolari disposizioni di legge o di
regolamento.
  Per  le  spese  di  cui  al n. 10) devono farsi aperture di credito
distintamente per ogni contratto di fornitura o lavoro".

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 2 marzo 1963

                                SEGNI

                                                 FANFANI - TREMELLONI

Visto, il Guardasigilli: BOSCO
 
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it

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