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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 40 del 22/01/1963 (Pubblicata nella G.U. del 12 febbraio 1963 n. 40)
Concessione di una indennità una tantum al personale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.
Concessione di una indennità una tantum al personale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Al personale impiegatizio ed operaio dell'Amministrazione autonoma
dei monopoli di Stato, in servizio nel secondo semestre 1962, e'
concessa una indennita' forfettaria una tantum, non pensionabile,
nelle seguenti misure lorde, in relazione al coefficiente di
stipendio o paga corrispondente alla qualifica rivestita al 1 luglio
1962 o alla data di assunzione se successiva:
lire 26.096 ai dipendenti con coefficienti 211 e inferiori;
lire 36.534 ai dipendenti con coefficienti da 238 a 240;
lire 37.174 ai dipendenti con coefficiente 284;
lire 39.084 ai dipendenti con coefficienti da 325 a 357;
lire 50.251 ai dipendenti con coefficienti superiori a 357.
La predetta indennita' va corrisposta entro il 15 gennaio 1963.
Nei casi di assunzioni o di cessazioni dal servizio avvenute nel
corso del semestre, l'indennita' spetta in misura pari ad un sesto
per ogni mese e frazione di mese superiore a 15 giorni di servizio.
La ripetuta indennita' e' inoltre ridotta nella stessa proporzione
della riduzione o della sospensione dello stipendio o paga, nei casi
di congedo straordinario, di aspettativa, di sanzione disciplinare od
altra posizione di stato che importi riduzione o sospensione di dette
competenze; a tal fine si trascurano i periodi senza titolo a
stipendio o paga, o con stipendio o paga ridotti, che nel semestre
predetto non superino singolarmente quindici giorni o nel complesso
non raggiungano trenta giorni.
Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche agli
operai dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato assunti
per lavori di carattere stagionale, nonche' al personale di altre
Amministrazioni statali in servizio nell'Amministrazione suddetta in
posizione di comando o di distacco, sempreche' sia stato ammesso a
beneficiare del premio per l'incremento del rendimento industriale
dell'Amministrazione medesima e non fruisca di competenze accessorie
a carico dell'Amministrazione di appartenenza.
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