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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)

Legge Ordinaria n. 40 del 22/01/1963 (Pubblicata nella G.U. del 12 febbraio 1963 n. 40)
Concessione di una indennità una tantum al personale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Al  personale impiegatizio ed operaio dell'Amministrazione autonoma
dei  monopoli  di  Stato,  in  servizio nel secondo semestre 1962, e'
concessa  una  indennita'  forfettaria  una tantum, non pensionabile,
nelle   seguenti  misure  lorde,  in  relazione  al  coefficiente  di
stipendio  o paga corrispondente alla qualifica rivestita al 1 luglio
1962 o alla data di assunzione se successiva:
    lire 26.096 ai dipendenti con coefficienti 211 e inferiori;
    lire 36.534 ai dipendenti con coefficienti da 238 a 240;
    lire 37.174 ai dipendenti con coefficiente 284;
    lire 39.084 ai dipendenti con coefficienti da 325 a 357;
    lire 50.251 ai dipendenti con coefficienti superiori a 357.
  La predetta indennita' va corrisposta entro il 15 gennaio 1963.
  Nei  casi  di  assunzioni o di cessazioni dal servizio avvenute nel
corso  del  semestre,  l'indennita' spetta in misura pari ad un sesto
per ogni mese e frazione di mese superiore a 15 giorni di servizio.
  La  ripetuta indennita' e' inoltre ridotta nella stessa proporzione
della  riduzione o della sospensione dello stipendio o paga, nei casi
di congedo straordinario, di aspettativa, di sanzione disciplinare od
altra posizione di stato che importi riduzione o sospensione di dette
competenze;  a  tal  fine  si  trascurano  i  periodi  senza titolo a
stipendio  o  paga,  o con stipendio o paga ridotti, che nel semestre
predetto  non  superino singolarmente quindici giorni o nel complesso
non raggiungano trenta giorni.
  Le  disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche agli
operai  dell'Amministrazione  autonoma  dei monopoli di Stato assunti
per  lavori  di  carattere  stagionale, nonche' al personale di altre
Amministrazioni  statali in servizio nell'Amministrazione suddetta in
posizione  di  comando  o di distacco, sempreche' sia stato ammesso a
beneficiare  del  premio  per l'incremento del rendimento industriale
dell'Amministrazione  medesima e non fruisca di competenze accessorie
a carico dell'Amministrazione di appartenenza.
 
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it

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