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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
In deroga al disposto del terzo comma dell'articolo 17 del testo
unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio
decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive variazioni, le
modificazioni degli statuti universitari approvate entro il 31
dicembre 1963, entrano immediatamente in vigore.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 6 febbraio 1963
SEGNI
FANFANI - GUI - TREMELLONI
Visto, il Guardasigilli: BOSCO