Leggi d'Italia

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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)

Legge Ordinaria n. 43 del 30/01/1963 (Pubblicata nella G.U. del 13 febbraio 1963 n. 41)
Norme sul trattamento economico del personale militare delle forze armate e dei Corpi di polizia.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Agli  ufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei
Corpi della Guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e
degli  agenti  di  custodia  e' attribuito, a decorrere dal 1 gennaio
1963, un assegno temporaneo, nelle seguenti misure mensili lorde:

Generali di corpo d'armata e gradi corrispondenti . . . . . L. 75.000
Generali di divisione e gradi corrispondenti. . . . . . . . L. 70.000
Generali di brigata e gradi corrispondenti. . . . . . . . . L. 52.000
Colonnelli e gradi corrispondenti . . . . . . . . . . . . . L. 39.000
Tenenti colonnelli e gradi corrispondenti . . . . . . . . . L. 31.500
Maggiori e gradi corrispondenti . . . . . . . . . . . . . . L. 24.650
Capitani e gradi corrispondenti . . . . . . . . . . . . . . L. 23.350
Tenenti e sottotenenti e gradi corrispondenti . . . . . . . L. 18.000
 
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it

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