Leggi d'Italia
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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 44 del 06/02/1963 (Pubblicata nella G.U. del 13 febbraio 1963 n. 41)
Estensione dell'aumento sulle quote di aggiunta di famiglia di cui alla legge 22 dicembre 1960, n. 1564, al personale statale in attività ed in quiescenza con stipendio iniziale della qualifica o pensione superiori alle lire 50.000 mensili lorde.
Estensione dell'aumento sulle quote di aggiunta di famiglia di cui alla legge 22 dicembre 1960, n. 1564, al personale statale in attività ed in quiescenza con stipendio iniziale della qualifica o pensione superiori alle lire 50.000 mensili lorde.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Con effetto dal 1 luglio 1962, gli articoli 1 e 2 della legge 22
dicembre 1960, n. 1564, sono sostituiti con i seguenti:
"La misura mensile lorda delle quote di aggiunta di famiglia di cui
all'articolo 4 della legge 27 maggio 1959, n. 324, ed all'articolo 3
della legge 3 marzo 1960, n. 185, e' aumentata di lire 1.000.
"L'importo della quota di aggiunta di famiglia prevista
dall'articolo 5 della legge 27 maggio 1959, n. 324, e' aumentato di
lire 1.000 mensili lorde per i titolari di pensioni od assegni
indicati negli articoli 2 e 9 della legge predetta".
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