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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
L'ultimo comma dell'articolo 1 della legge 30 aprile 1962, n. 283
e' sostituito dai seguenti:
"Le analisi di revisione saranno eseguite presso l'Istituto
superiore di sanita', entro il termine massimo di mesi due. In caso
di mancata presentazione nei termini della istanza di revisione, o
nel caso che l'analisi di revisione confermi quella di prima istanza,
il medico o il veterinario provinciale trasmetteranno, entro quindici
giorni, le denuncie all'autorita' giudiziaria.
Il medico o veterinario provinciale, qualora si tratti di frode
tossica o comunque dannosa alla salute, trasmettera' immediatamente
le denuncie all'autorita' giudiziaria".