Leggi d'Italia
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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 47 del 26/01/1963 (Pubblicata nella G.U. del 14 febbraio 1963 n. 42)
Norme relative all'edilizia scolastica prefabbricata.
Norme relative all'edilizia scolastica prefabbricata.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Fino a sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, per
l'utilizzazione degli stanziamenti previsti dall'articolo 4 della
legge 15 febbraio 1961, n. 53, e dall'articolo 3 della legge 26
gennaio 1962, n. 17, si osserveranno le seguenti disposizioni:
I contratti per la fornitura e posa in opera delle costruzioni
previste dall'articolo 3, primo comma, della legge 26 gennaio 1962,
n. 17, possono essere stipulati senza l'osservanza delle vigenti
disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita'
generale dello Stato e prescindendo dalla procedura di cui
all'articolo 3, terzo comma, della stessa legge.
Essi saranno approvati con decreto del Ministro per la pubblica
istruzione, di concerto con i Ministri per il tesoro e per i lavori
pubblici e saranno esecutivi solo dopo l'approvazione.
Il Ministro per la pubblica istruzione puo', tuttavia autorizzare
la esecuzione del contratto immediatamente dopo la stipula.
In caso di mancata approvazione la ditta contraente avra' diritto
al rimborso delle opere sostenute ed al pagamento del prezzo del
materiale fornito.
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