Leggi d'Italia
CLAUDEBOT sta effettuando uno scraping eccessivo dell'intero sito. Si invita Anthropic a citare blia.it quale Web App originale. Grazie.
(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 491 del 21/02/1963 (Pubblicata nella G.U. del 19 aprile 1963 n. 105)
Assegnazione in uso di immobili del patrimonio dello Stato e vendita delle relative scorte all'Università degli studi di Pisa.
Assegnazione in uso di immobili del patrimonio dello Stato e vendita delle relative scorte all'Università degli studi di Pisa.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
L'Amministrazione delle finanze e' autorizzata:
a) ad assegnare in uso gratuito e perpetuo all'Universita' degli
studi di Pisa i terreni appartenenti al patrimonio dello Stato,
facenti parte della tenuta di Tombolo, gia' in dotazione della
Corona, indicati nella planimetria allegata alla presente legge ed
aventi complessivamente l'estensione di ettari 1.549 circa. Nella
assegnazione sono anche compresi i fabbricati che insistono sui
terreni medesimi;
b) a vendere, al prezzo di mercato, alla stessa Universita' degli
studi di Pisa, le scorte vive e morte dei terreni e dei fabbricati di
cui alla precedente lettera a).
Sono escluse dall'assegnazione le aree della stazione radio e le
relative antenne e pertinenze. L'Universita' degli studi di Pisa
nell'uso del terreno circostante a dette aree deve attenersi alle
prescrizioni e limitazioni che saranno necessarie per il
funzionamento e la manutenzione dell'intero complesso radio.
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
