Leggi d'Italia

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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)

Legge Ordinaria n. 53 del 03/02/1963 (Pubblicata nella G.U. del 15 febbraio 1963 n. 43)
Modifiche alla legge 31 marzo 1956, n. 293, contenente norme per la previdenza del personale delle aziende elettriche private.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  dalla Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  L'articolo  14 della legge 31 marzo 1956, n. 293, e' sostituito dal
seguente:
  "La retribuzione soggetta a contributo e' costituita:
    a)  dal minimo di stipendio o paga della categoria cui l'iscritto
appartiene;
    b) dall'indennita' di contingenza
    c) dagli aumenti per anzianita';
    d) dall'indennita' di mensa e aggiuntiva di mensa
    e) dalla tredicesima mensilita';
    f) dalla quattordicesima corresponsione nell'anno.
  Nel caso in cui la retribuzione mensile sia corrisposta, a norma di
contratto,  in misura ridotta, i contributi e le prestazioni dovranno
essere   commisurati  all'intera  retribuzione  mensile  che  sarebbe
spettata al lavoratore se avesse prestato normale servizio.
  La  retribuzione  cui sono ragguagliate le prestazioni del Fondo e'
quella  soggetta  a contributo, determinate a norma del secondo comma
dell'articolo 17".
 
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it

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