Leggi d'Italia
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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 53 del 03/02/1963 (Pubblicata nella G.U. del 15 febbraio 1963 n. 43)
Modifiche alla legge 31 marzo 1956, n. 293, contenente norme per la previdenza del personale delle aziende elettriche private.
Modifiche alla legge 31 marzo 1956, n. 293, contenente norme per la previdenza del personale delle aziende elettriche private.
La Camera dei deputati ed il Senato dalla Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
L'articolo 14 della legge 31 marzo 1956, n. 293, e' sostituito dal
seguente:
"La retribuzione soggetta a contributo e' costituita:
a) dal minimo di stipendio o paga della categoria cui l'iscritto
appartiene;
b) dall'indennita' di contingenza
c) dagli aumenti per anzianita';
d) dall'indennita' di mensa e aggiuntiva di mensa
e) dalla tredicesima mensilita';
f) dalla quattordicesima corresponsione nell'anno.
Nel caso in cui la retribuzione mensile sia corrisposta, a norma di
contratto, in misura ridotta, i contributi e le prestazioni dovranno
essere commisurati all'intera retribuzione mensile che sarebbe
spettata al lavoratore se avesse prestato normale servizio.
La retribuzione cui sono ragguagliate le prestazioni del Fondo e'
quella soggetta a contributo, determinate a norma del secondo comma
dell'articolo 17".
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